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Accesso agli atti: ricorso al Difensore Civico
Per "accesso agli atti" si intende, ai sensi della Legge 241/90 e del DPR n. 184 del 12 aprile 2006, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi in virtù di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere fatta sia mediante istanza scritta, sia in via informale, ossia mediante richiesta anche verbale.
La Pubblica Amministrazione ha trenta giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l’istanza del cittadino e permettendo, così, l’accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i 30 giorni. In caso di diniego, silenzio o rifiuto da parte dell’Amministrazione, il richiedente può presentare ricorso nel termine di trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale , alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, o al Difensore Civico competente per territorio, i quali avranno trenta giorni di tempo per rispondere e, nel caso in cui scada infruttuosamente anche questo termine, l’istanza si intende respinta (art. 25 L. 241/90).
Questo il modello per la richiesta di riesame da avanzare al Difensore Civico.
Pubblicato il 08/04/2010 Foto: FlickrTags: burocrazia semplificazione difensore civico trasparenza 241 accesso atti
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