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Annullamento della cartella esattoriale
In caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, ecc.), l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva e successivamente, per il tramite del Concessionario della riscossione territorialmente competente, notifica all'interessato la cartella esattoriale. Questi, tuttavia, può chiedere all’Autorità competente lo sgravio (ad es. perché il verbale di contestazione era già stato pagato, perché il contravventore è deceduto o perchè ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa) o la riduzione della cartella esattoriale (perché ad es. la somma da pagare è inferiore a quella richiesta in cartella).
La richiesta dovrà essere avanzata alla Polizia Municipale, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza), la domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Territoriale del Governo competente. Allegare alla richiesta la documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento.
Pubblicato il 16/04/2010 1 CommentiTags: polizia stradale contravvenzioni multe iscrizione a ruolo carabinieri sgravio cartella esattoriale codice strada giudice pace riscossione TULPS prefettura
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