ASpI: guida alla nuova indennità per i disoccupati
Chi poteva beneficiare dell'ASpI
Beneficiari dell'Aspi erano i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative, coloro che lavoravano nella Pubblica Amministrazione con contratti a tempo determinato e il personale artistico.
Non potevano invece usufruire dell'ASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori autonomi, i collaboratori a progetto e le partite Iva.
Quali erano i requisiti
L'indennità ASpI era riconosciuta ai lavoratori che avevano perduto l'occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà. Erano, quindi, esclusi i lavoratori che cessavano per dimissioni o per risoluzione consensuale, salvo che la stessa fosse intervenuta a seguito di una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
I soggetto che faceva domanda di Aspi deveva quindi:
- essere in stato di disoccupazione;
- aver reso l'immediata disponibilità ai centri competenti;
- essere assicurato presso l'INPS da almeno due anni;
- avere versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti all'evento che ha portato alla disoccupazione.
Come si calcolava
L'importo dell'ASpI era pari al 75% della retribuzione percepita dal lavoratore. Se la retribuzione era superiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT, l'indennità veniva aumentata di un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra lo stipendio effettivamente percepito e la soglia dei 1.195,37 €.
L’importo massimo mensile non poteva comunque superare, per l'anno in corso, l'importo di 1.167,91 €. L'indennità viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un’ulteriore 30% dopo i successivi sei.
Durata massima prevista
A partire dal 1° gennaio 2016 la durata massima di corresponsione dell’ASpI era di 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni e di 18 mesi per quelli di età pari o superiore a 55 anni.
Nel periodo transitorio 2013 - 2015 la fruizione dell’ASpI era riassunta nella tabella che segue:
Periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015 | |||
Anno di perdita del posto di lavoro
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Età inferiore a 50 anni |
Età pari o superiore a 50 anni
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Età da 55 anni in su
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2013
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8 mesi
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12 mesi
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12 mesi
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2014
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8 mesi
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12 mesi
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14 mesi
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2015
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10 mesi
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12 mesi
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16 mesi
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Come presentare la domanda
La persona interessata doveva recarsi prima presso il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trovava il proprio domicilio e presentare la
La domanda di prestazione AspI deve essere presentata entro due mesi che decorrono dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. La domanda di prestazione AspI andava inoltrata esclusivamente per via telematica all'Inps attraverso uno dei seguenti canali:
- Portale WEB dell’Istituto tramite PIN;
- Contact Center tramite il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati/intermediari dell'Istituto.
Quando si perdeva l'indennità
Per poter fruire dell'ASpI occorreva che permanesse lo stato di disoccupazione. Qualora il beneficiario trovava una nuova occupazione, l'ASpI veniva temporaneamente sospesa per contratti a tempo determinato inferiori ai 6 mesi; al termine della sospensione l’indennità riprendeva ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Qualora il rapporto lavorativo superava i 6 mesi essa veniva interrotta definitivamente. Tuttavia al termine del contratto il lavoratore disoccupato poteva farne nuovamente richiesta all'Inps, che in presenza dei requisiti necessari provvedeva a calcolare una nuova indennità.
Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI poteva svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché la stessa non desse luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
L'ASpI decadeva nei seguenti altri casi:
- raggiungimento dei requisiti per la pensione;
- raggiungimento dei requisiti per l’assegno di invalidità;
- inizio di un’attività autonoma senza dare comunicazione all'Ipns del reddito che si presume ottenere dalla stessa.
Dal 2015 è in vigore la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione
Come detto dal 1° Maggio 2015 è entrata in vigore una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), destinata a quei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. La NASpI ha sostituito sia la Aspi che la Mini Aspi.