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Buoni lavoro: cosa sono e come usufruirne
Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 Dicembre 2012 il termine per poter utilizzare i "buoni lavoro" da parte di tutti i datori di lavoro, in ogni settore produttivo, inclusi gli enti locali, nei confronti di lavoratori titolari di contratti part-time o di percettori di sostegni al reddito. Ma vediamo meglio cosa cono e come poterne usufruire.
I "buoni lavoro" (o "voucher") rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale di tipo accessorio, non riconducibile a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in quanto svolte, al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo del tutto saltuario. L'iniziativa, che si inserisce nella campagna di emersione dal lavoro nero, offre concreti vantaggi sia ai datori di lavoro che agli stessi lavoratori. I primi possono utilizzare le prestazioni lavorative senza bisogno di dover stipulare contratti e usufruendo della copertura assicurativa offerta dall’Inail; i secondi, invece, hanno la garanzia di una copertura assicurativa e contributiva.
Si precisa, tuttavia, che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Chi può farne uso
Possono far uso dei voucher:
- i soggetti (es. inoccupati, lavoratori in mobilità, disoccupati, cassintegrati, lavoratori autonomi o subordinati, a tempo pieno o a tempo parziale, ecc.), che prestano lavoro nei settori di attività tassativamente elencati dall'art. 70 del DLgs. 276/2003 (es. lavori domestici, insegnamento privato supplementare, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, attività svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ecc.);
- i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
- i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente al sabato e alla domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che ai periodi di vacanza.
I “periodi di vacanza” si riferiscono a: a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Come funzionano
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso “buoni lavoro” (o “voucher”) prepagati del valore nominale di 10,00 €, 20,00 € o 50,00 €. Acquistati dal datore di lavoro e versati al lavoratore al compimento della prestazione lavorativa, possono essere riscossi presso un qualunque ufficio postale esibendo un valido documento di riconoscimento. Non appena ricevuta la comunicazione da parte delle poste dell’avvenuto pagamento, l’Inps provvede all’accredito dei contributi presso la Gestione separata e al versamento all’Inail della quota assicurativa.
Il valore nominale di un buono è comprensivo:
- della contribuzione previdenziale a favore della Gestione separata INPS, pari al 13%;
- della contribuzione a favore dell’INAIL, pari al 7%, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- del compenso spettante al concessionario (l’INPS) per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione incassato dal lavoratore, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione dell’interessato.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale fino ad un compenso massimo di 5.000 € nette per singolo committente nell’anno solare. Questo significa che il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità,titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l'anno 2012, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro nette per anno solare, pari a 4.000 euro lordi per il committente.
Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale, corrispondenti ad un importo lordo di 13.330 euro.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia acquistato un numero di buoni in eccesso rispetto alle proprie esigenze, può chiederne il rimborso rivolgendosi direttamente all’Inps. A tal fine l’Inps ha predisposto il “modello SC52”.
Le modalità di acquisto dei buoni da parte dei committenti e di riscossione da parte dei prestatori variano a seconda che si scelgano buoni cartacei o telematici.
Buoni cartacei
Vanno richiesti alla sede della Direzione Regionale dell’Inps. A tal fine è stato predisposto un modulo, da inviare tramite fax alle Sedi regionali, con cui i committenti possono effettuare - in caso di quantitativi rilevanti - una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro.
Dopo aver effettuato la richiesta, il datore di lavoro può ritirarli presso tutte le direzioni provinciali Inps, esibendo la ricevuta di pagamento del relativo importo effettuato su conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC”. I buoni possono essere ritirati anche dalle Associazioni di categoria, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro. Perché i buoni siano validi per la riscossione, è necessario che vengano correttamente intestati, scrivendo negli appositi spazi il periodo della prestazione e i codici fiscali del committente e del prestatore.
Buoni telematici
Per ottenere il carnet di buoni elettronici è necessario che datore di lavoro e lavoratore procedano alla registrazione presso l’Inps tramite sportello, sito web o contact center 803164.
Con la registrazione, il datore di lavoro fa richiesta dei buoni, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale del prestatore, la data di inizio e di fine dell’attività ed il suo luogo di svolgimento. Successivamente deve versare l’importo relativo al costo dei voucher richiesti.
Il prestatore riceve da Poste Italiane la carta (INPS card), sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite.
In caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato), per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite “modello SC53”), l’abbinamento tra il c.f./p.iva dell’azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell’azienda o ente committente.
Pubblicato il 04/01/2012 Foto:Tags: buoni lavoro voucher lavoro occasionale lavoro accessorio INPS
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