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Cancellazione dal Registro dei Protesti
Il protesto è un atto formale effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) con cui si dichiara pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito (assegni bancari, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari). L'atto di protesto è il presupposto essenziale per garantire al portatore del titolo l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei debitori.
L’elenco dei protesti viene pubblicato presso la Camera di Commercio competente per territorio, con lo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito ed alle società finanziarie.
Qualora la persona protestata non paghi, oltre a subire il pignoramento (nel caso il creditore prosegua nell'attività giudiziale), rimane iscritto nel Registro Informatico dei Protesti per 5 anni.
Qualora il protestato esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario, unitamente agli interessi maturati ed alle relative spese di protesto, prima del pignoramento esecutivo e prima che sia decorso un anno dall'iscrizione, ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informatico dei Protesti. A tal fine dovrà presentare, all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente, un’apposita richiesta in bollo "Istanza cancellazione protesti", firmata dal protestato e accompagnata dal titolo quietanzato (sia in originale sia in fotocopia) completo dell’atto di protesto. Nel caso il titolo non è quietanzato dovrà essere allegata, in originale, la "dichiarazione liberatoria" rilasciata dal creditore del titolo stesso. La dichiarazione liberatoria deve contenere la firma autenticata del dichiarante o, in alternativa, fotocopia di un documento di identità del dichiarante stesso in corso di validità. Con la presentazione della domanda di cancellazione dovranno essere versati i diritti di segreteria per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.
Se pagasse invece oltre l'anno, l'iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti permarrebbe: il protestato potrebbe però ottenere che il pagamento venga segnalato nel Registro. Questa l'istanza da presentare.
La domanda di cancellazione potrà essere presentata anche dai protestati che abbiano ottenuto la riabilitazione dal Tribunale (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si è pagato un protesto cambiario oltre l'anno suddetto). In tal caso dovrà essere presentata, all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente, apposita domanda in bollo "Istanza cancellazione per riabilitazione" accompagnata dalla copia conforme del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Tribunale. Al momento della presentazione della domanda dovranno essere versati i diritti di segreteria per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.
Infine la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti può essere chiesta qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (in questo caso il decreto di riabilitazione non è necessario e può procedere anche la banca o il pubblico ufficiale che si siano accorti dell'errore). Questa l'istanza da presentare.
Pubblicato il 20/04/2010Tags: vaglia cambiario visure cciaa protesti riabilitazione assegni insoluto tratta cambiale
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