Cartelle di pagamento: maggiori interessi di mora per chi paga in ritardo

La cartella di pagamento (o "cartella esattoriale") è l'atto che Equitalia - quale Agente della riscossione - invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati per tributi, multe, sanzioni, ecc. da vari enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, ecc.).

Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate sono diventati esecutivi e, quindi, sostituiscono la cartella di pagamento per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), all'Irap e all'Iva.

Chi vedendosi recapitare una cartella di pagamento ritiene di avere già estinto il suo debito o pensa che il diritto di credito si sia già prescritto oppure è in possesso del provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, ha la possibilità di presentare una dichiarazione al concessionario e determinare l'immediata sospensione della procedura di riscossione (ecco il modulo per l'istanza di sospensione della cartella).

Per mettersi in regola con il Fisco il contribuente può, secondo determinate condizioni poste dalle legge, compensare debiti e crediti per imposte erariali, ossia applicate direttamente dallo Stato (es. Irpef, Irap, Ires, Iva ecc.). Questo il modulo per l'esercizio dell'opzione.

Se tali ipotesi non ricorrono allora il contribuente ha tempo 60 giorni dalla notifica della cartella per provvedere al pagamento, a meno che nel frattempo non chieda la rateazione (leggi "Come rateizzare una cartella di pagamento").

Scaduto il termine di 60 giorni, alla somma da pagare vanno aggiunti ulteriori importi:
- gli interessi di mora, che dal 1° Maggio 2013 sono passati dal 4,5504 al 5,2233%. Tali interessi decorrono dalla data della notifica della cartella fino alla data del pagamento;
- le cosiddette "somme aggiuntive", che scattano sui debiti verso gli enti previdenziali;
- l'aggio di riscossione, pari al 9% del totale (fino a 60 giorni è pari al 4,65%) per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012, le eventuali spese per le procedure esecutive e le spese di notifica di 5,88 euro, che costituiscono i costi per le attività di Equitalia. Per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 l'aggio di riscossione è pari all'8% (decreto legge n. 95 del 2012).

È bene sapere che dopo la scadenza dei 60 giorni Equitalia può attivare tutte le procedure per il recupero forzoso del credito: scrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati, sottoporre a fermo amministrativo l’autovettura, procedere all’espropriazione forzata (pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (es. stipendi).

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