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Certificazione dei compensi

     
 
 
 
 

La ritenuta d'acconto è una trattenuta che grava su un compenso corrisposto da un soggetto, denominato sostituto d'imposta (titolare o meno di Partita IVA), nei confronti di un altro soggetto detto percipiente (professionista, collaboratore o dipendente). Si parla di sostituto d'imposta , ai sensi del D.P.R. n. 600/73, in quanto il soggetto effettua il versamento all'erario in sostituzione, appunto, del soggetto percipiente, al quale viene detratta una parte della sua prestazione.

Sono soggetti a ritenuta d'acconto i redditi da lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da capitale ed altri redditi.

Con riferimento ai redditi da lavoro autonomo  l'aliquota ordinaria della ritenuta d'acconto corrisponde al 20% dell'imponibile, mentre la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte ad agenti, rappresentanti di commercio e altri intermediari è calcolata nella misura del 23% sul 50% dell'imponibile delle fatture. In questo modo il sostituto d’imposta non pagherà al lavoratore autonomo  o all’agente l'intero ammontare fatturato, ma la differenza al netto della ritenuta.

La ritenuta d’acconto va versata all’erario tramite il Modello F24 con i termini previsti per la liquidazione delle altre imposte, ovvero generalmente entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (se il 16 cade di sabato o domenica, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo), compilando la "sezione erario", e indicando normalmente il codice tributo 1040 (1038 per le fatture di provvigioni), il mese e l'anno in cui è stato pagato il professionista.

Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo, ad ogni lavoratore autonomo, agente, rappresentante, ecc. al quale si sono effettuati pagamenti l'anno precedente è obbligatorio inviare una certificazione indicante l'avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata. Ve ne offriamo alcuni modelli: [fac-simile a], [fac-simile b], [fac-simile c].

Il documento, redatto in forma libera e sottoscritto dal legale rappresentante deve attestare i dati dell'erogante (sostituto d'imposta) e del lavoratore percipiente, la natura del compenso, l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti oltre che delle ritenute operate e versate.

Per quanto riguarda invece i lavoratori dipendenti e collaboratori a progetto l'adempimento verrà assolto con la consegna del modello CUD, una certificazione redatta su un apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate, indicante tutte le voci relative alle ritenute fiscali, contributive ed assicurative detratte.

Le certificazioni dei pagamenti effettuati ai lavoratori autonomi e le certificazioni CUD devono essere allegate al Modello 770 dei sostituti di imposta, la cui scadenza è fissata per il 31 marzo.

Pubblicato il 05/02/2012
Tags: redditi da capitale ritenuta d'acconto sostituto d'imposta 770 cud certificazione compensi lavoro autonomo erario dipendente
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