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Clausole vessatorie: come difendersi

     
 
 
 
 

In un qualsiasi contratto concluso tra consumatore e professionista che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, sono considerate vessatorie le clausole che, "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Ciò accade quando si tratta di condizioni che vengono predisposte unilateralmente dall’azienda o dal professionista, senza alcun preventivo confronto con il consumatore. Sono particolarmente diffusi nel commercio su larga scala, in particolare nei servizi bancari e assicurativi e in quelli di fornitura come telefonia, luce, acqua, gas, ecc.

La tutela nello specifico è rivolta al consumatore, da intendersi esclusivamente come la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Per garantire al meglio tale tutela la legge ha imposto che questo tipo clausole devono essere sempre specificatamente approvate per iscritto. Fatta la legge trovato l’inganno: così molte aziende e professionisti hanno pensato di cautelarsi chiedendo semplicemente al consumatore di apporre alcune firme in più sul contratto, naturalmente senza avvertire che in questo modo il consumatore finiva per approvare  condizioni per lui molto onerose o inique.

Così gli artt. 1496 bis ss. del C.C. (oggi confluiti nel Codice del Consumo art. 33 ss.) hanno disciplinato una lunga lista di clausole che si presumono vessatorie fino alla prova contraria, come quelle ad esempio che tendono a:
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
-  imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; - stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Tali clausole sono considerate "inefficaci", fino a prova contraria. L’onere di dimostrare che non si tratta di clausole vessatorie spetta sempre al professionista, sul quale incombe la prova che la clausola è stata oggetto di una specifica trattativa tra le parti. A stabilirlo sarà il giudice.

Dunque è come se queste clausole non ci fossero nel contratto, che per il resto rimane valido. Ciò anche se il consumatore le conosceva e le aveva sottoscritte. Se avete, dunque, sottoscritto un contratto zeppo di clausole che comportano solo oneri ed obblighi per voi ma non per la controparte, tutelatevi inviando all’azienda con cui l'avete sottoscritto questa comunicazione.

Una tutela ancora più forte è contemplata dall’art. 37 del Codice del Consumo, il quale prevede la possibilità per le associazioni rappresentative dei consumatori di ricorrere al giudice per far cancellare dai contratti prestampati le clausole vessatorie. La stessa facoltà è riservata alle Associazioni rappresentative dei professionisti e alle Camere di Commercio. Questo il fac-simile che i consumatori possono utilizzare per chiedere a dette associazioni di convenire in giudizio il professionista o l’azienda e  richiedere al giudice competente l’inibizione all’uso delle clausole di cui sia accertata l'abusività.

Pubblicato il 09/02/2012
Tags: clausole vessatorie inibizione clausole onerose clausole abusive
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