Come chiedere il pagamento rateale di una multa

        
 

Tra le novità introdotte nel codice della strada dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 (leggi anche “Nuovi termini per la notifica delle multe”), segnaliamo la  possibilità di rateizzare sanzioni amministrative che abbiamo un importo superiore a 200 € (art. 202-bis).

A tal fine è necessario che il richiedente versi in condizioni economiche disagiate, in particolare sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16. Se convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso la persona interessata, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La richiesta (questo il fac simile) va presentata al Prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. Va presentata, invece, al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera € 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100. Sulle somme rateizzate si applicano naturalmente gli interessi.

L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto link e di ricorso al giudice di pace link. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine l'istanza si intende respinta.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

Pubblicato il 31/01/2011
Tags: rateazione multe autovelox violazione cds notifica verbale prefetto multa infrazione cds ingiunzione pagamento contravvenzione codice strada pagamento dilazionato
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