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Come chiedere il rimborso degli interessi anatocistici
Con il termine anatocismo bancario si intende quel fenomeno, in uso fino a pochi anni fa presso gli istituti di credito italiani, secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati (sul conto) con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale. Ciò determinava una capitalizzazione degli interessi a debito sul capitale, affinché essi fossero a loro volta produttivi di altri interessi nei periodi successivi.
In definitiva una metodologia di calcolo degli interessi che determinava una crescita esponenziale del debito a favore del creditore (la banca).
Nonostante la pratica dell’anatocismo sia vietata dal nostro ordinamento giuridico (art. 1283 Cod. Civ.) e sia stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4 novembre 2004, n. 21095, alcune banche hanno continuato e continuano ancora oggi ad applicare questa metodologia di calcolo degli interessi.
Ma recentemente è intervenuta una nuova sentenza - la n. 24418/10 del 23.11.2010 - delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione che messo ha la parola fine a questa disputa tra istituti di credito e consumatori.
Infatti la Suprema Corte da un lato ha riaffermato il divieto assoluto della capitalizzazione, sia trimestrale che annuale, degli interessi a debito, dall’altro ha stabilito che il diritto dei correntisti a richiedere alle banche la restituzione degli interessi frutto di anatocismo si prescrive in dieci anni “dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto” e non, come molti istituti bancari hanno sostenuto, da ogni singola operazione effettuata.
Dunque un’altra importante vittoria per i correntisti che avranno più tempo per presentare istanza per la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati.
Questo il modulo di richiesta di rimborso da presentare alla banca. Può essere utile in questi casi disporre di una copia del contratto originario sottoscritto con la banca, del contratto di apertura di credito, degli estratti conto e di ogni altro documento utile. Se il correntista ha smarrito questa documentazione può farne richiesta alla banca attraverso questo fac simile (art. 10, c. 7 e 8 D.Lgs. 196/2003).
Ricordiamo che possono inoltrare domanda tutti i correntisti - sia persone fisiche che giuridiche - che, avendo avuto scoperture di conto corrente (saldo negativo), hanno pagato interessi trimestrali alle banche. La domanda interrompe i termini prescrizionali.
Qualora la banca non dovesse rispondere entro 10 giorni o rispondere negativamente, il correntista può rivolgersi al Giudice di Pace per importi sino a €.5.000.000 o presentare domanda davanti al Tribunale competente.
Pubblicato il 25/01/2011 2 CommentiTags: anatocismo capitalizzazione interessi istituti credito banche interessi anatocistici conto corrente
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