Come comunicare i dati del conducente in caso di infrazione

        
 

Una  sentenza della Corte Costituzionale, la n. 27 del 12/01/2005, ha stabilito che i punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione. Se non è possibile identificare il guidatore c'è  l' obbligo per il proprietario (questo il modulo) di fornire, entro 60 giorni, i dati personali e della patente di chi ha commesso la violazione, ma se ciò non avviene a carico del proprietario dell'auto scatta solo la sanzione pecuniaria (variabile da 272 € a 1.088 €) e non quella accessoria della decurtazione dei punti, dichiarando in questo modo illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del codice della strada.

Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati entro il medesimo termine con le predette modalità. La comunicazione potrà essere effettuata mediante l'apposito modulo oppure tramite una dichiarazione a cura del conducente stesso.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, se non sottoscritta in presenza di un addetto dell’amministrazione pubblica, la seguente comunicazione, ai fini dell’autentica della firma in calce, deve essere presentata unitamente alla fotocopia (sia nella parte anteriore che posteriore) di un documento d’identità del sottoscrittore sulla quale deve essere scritto: “Io sottoscritto ----- nato a ---- il --- e residente a ---- in via --- DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso.” La copia fotostatica deve essere firmata.

Pubblicato il 19/10/2011
Tags: infrazione decurtazione punti patente multa autovelox contravvenzione codice strada violazione sanzione
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