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Come detrarre le spese sulle ristrutturazioni edilizie
L’ultima legge finanziaria (2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie . In pratica i contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la manutenzione, il restauro o la ristrutturazione di edifici destinati ad uso abitazione. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro (da suddividere in dieci anni), che ricordiamo va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato e perfino il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell’inquinamento acustico;
- all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all’esecuzione di opere interne;
- a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. apposizione di grate sulle finestre, porte blindate, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, ecc.)
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione il contribuente è tenuto ad osservare una serie di adempimenti.
L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre, occorre conservare ed esibire a richiesta degli uffici (oltre a comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), i seguenti documenti:
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
- ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
In alternativa il contribuente può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dichiara di essere in possesso della documentazione necessaria.
Deve essere inviata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio una comunicazione (questo il modello) con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
Della dichiarazione alla ASL deve essere fatta menzione nel modulo da inviare al centro operativo di Pescara mediante la spunta dell’apposita casella.
E' importante ricordare che in caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi, il contribuente può decadere dal diritto alla detrazione. In questi casi meglio farsi rilasciare dalla ditta esecutrice dei lavori una dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento ("Bonifico bancario ai sensi dell’art. 1 comma 3 del regolamento 18 Febbraio 1998 n° 41 – Saldo / Acconto Fattura n° xx del xx/xx/xxxx"), il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Ogni banca naturalmente adotta un proprio modello standard per il bonifico, noi ve ne offriamo uno a titolo esemplificativo.
Al momento del pagamento del bonifico, dal 1° luglio 2010, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
Pubblicato il 11/11/2011 12 CommentiTags: ristrutturazione edilizia detrazione irpef restauro abitazione detrazione 36% agevolazione fiscale manutenzione casa
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