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Come difendersi dall'inquinamento acustico
I rumori prodotti da discoteche, industrie o cantieri provocano sicuramente fastidio e disturbo al riposo e alle attività quotidiane, ma in molti casi possono rappresentare per le persone che ne sono continuamente sottoposte un pericolo per la salute (mal di testa, scarsa capacità di concentrazione, nervosismo, ecc.). Fortuna che in tutti questi casi le nostre leggi propongono delle misure di tutela. In particolare l'articolo 659 C.P. prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; l'altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Ciò detto il cittadino che si ritenesse disturbato da un determinato inquinamento acustico, può effettuare un esposto al Sindaco chiedendo che venga effettuata una verifica del rispetto dei limiti di rumorosità imposti dalle vigenti norme.
Questo alcuni modelli di esposto da inviare al Sindaco: fac simile (a), fac simile (b).
La segnalazione deve contenere la descrizione del luogo, dei termini del problema e le generalità degli esponenti: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e deve essere firmata (se inviata via fax, allegare copia di documento di identità).
L’Amministrazione ricevuto l’esposto comunica al titolare dell’attività oggetto della segnalazione, con avviso scritto, l’avvio del procedimento amministrativo (come disposto dall’art. 8 della Legge 241 del 7/8/90).
Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 10 della Legge 447/95, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, il Comune può, con opportuni provvedimenti, imporre al titolare i termini per la bonifica dell'attività rumorosa.
Infine le attività rumorose a carattere temporaneo, che possono emettere livelli di rumore più elevati di quelli previsti per le sorgenti sonore fisse, a condizione tuttavia che rispettino determinati giorni ed orari.
Sono da considerarsi tali le seguenti attività: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant’altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.
Lo svolgimento nel territorio comunale di tali attività si intende autorizzato a condizione di preventiva comunicazione al Comune (questo il fac simile), con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Pubblicato il 11/07/2011Tags: rumorosità disturbo quiete schiamazzi baccano grida disturbi sonori tutela ambiente inquinamento acustico
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