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Come difendersi dalle vacanze truffa!
Un monolocale senza finestre invece di una terrazza sul mare ? Rumori o situazioni igieniche intollerabili ? Totale assenza di spettacoli e manifestazioni come invece riportato sul catalogo ?
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo” prevede una tutela specifica in favore del
consumatore che non abbia potuto godere della vacanza a causa di disservizi imputabili all'organizzatore del viaggio (il tour operator) o al venditore dello stesso (l'agenzia di viaggi).
L’art. 93, infatti, stabilisce che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.
Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi), sia il danno morale (cosiddetto "danno da vacanza rovinata") come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Torino del 28.11.1996.
Il reclamo (questo il fac simile) deve essere presentato dal consumatore, mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, al tour operator o all'agenzia di viaggi, entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro nel luogo di partenza. Si raccomanda di allegare ogni documentazione utile: testimonianze, fotografie, certificati medici, copia del contratto, ricevute e scontrini per pagamenti extra, ecc.
Comunque, i vizi devono essere stati segnalati preventivamente presso la direzione della struttura ricettiva e, ove possibile, anche tramite contatto telefonico, presso l'agenzia viaggi.
In caso di risposta non soddisfacente o di mancata risposta da parte del venditore o dell’organizzatore del viaggio, il consumatore può rivolgersi ad un’associazione di consumatori, che poi contatta l’agenzia di viaggio con l’obiettivo di raggiungere una conciliazione.
Se neppure in questo modo si riesce a trovare una soluzione, il consumatore può, sempre attraverso un’associazione dei consumatori, presentare domanda per accedere al giudizio di un arbitro o di una commissione camerale di conciliazione presso le Camere di Commercio.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza (art. 95), in tre anni nel caso di danno alla persona (art. 94).
Pubblicato il 08/01/2011 1 CommentiTags: gita residence agenzia viaggi pacchetto turistico tour operator vacanza rovinata indennizzo turista albergo villaggio risarcimento reclamo
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