Come ottenere la riassegnazione dei punti della patente

        
 

Cominciamo col dire che la sanzione accessoria della perdita punti dalla patente non è valida se non è riportata nel verbale di accertamento della contravvenzione. E’ altresì nulla se nel verbale in cui vengono contestate più infrazioni non è indicato a quale infrazione in particolare si riferisce la perdita dei punti. Naturalmente il destinatario della sanzione accessoria è sempre il conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Se non è stato identificato tramite fermo, con la contestazione immediata, il proprietario del veicolo deve fornire agli organi di polizia - entro 60 giorni dalla notifica del verbale - i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione. Questo il modulo da compilare a cura del conducente/trasgressore oppure a cura del proprietario del veicolo.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione aggiuntiva variabile da 272 € a 1.088 € (aggiornata al 1/1/09). Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.

Pertanto nel caso in cui gli fosse stata comunque applicata la sanzione accessoria della perdita dei punti, il proprietario del veicolo può presentare istanza di riattribuzione dei punti sottratti dalla patente. E’ quanto prevede il decreto legge n. 262 - del 3 ottobre 2006 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che modifica l'articolo 126-bis del Codice della strada. Questo il fac simile da utilizzare .

Nel momento in cui il proprietario del veicolo comunica i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione, l’Amministrazione ha 90 giorni di tempo per notificare la sanzione accessoria di decurtazione dei punti-patente al conducente, il quale avrà 60 giorni per impugnare il provvedimento. Attenzione: la decurtazione di punteggio successiva all’identificazione non è efficace se non è notificata con la sanzione principale.

Nel caso in cui venga proposto un ricorso contro la sanzione principale (leggi “Ricorso al Prefetto avverso verbale di contravvenzione” e “Ricorso al Giudice di pace avverso verbale di contravvenzione”) la decurtazione dei punti dalla patente non può essere applicata prima della definizione del giudizio di opposizione.

Se nonostante l’accoglimento del ricorso e, dunque, l’annullamento della sanzione principale, vengono comunque decurtati i punti dalla patente, è bene presentare un ricorso e chiedere la loro immediata riattribuzione. Questo il modulo da utilizzare.

Ricordiamo che se la patente non viene sospesa o revocata, il punteggio massimo decurtabile è di 15 punti. In caso di violazioni commesse nei primi tre anni dal rilascio della patente, la quantità dei punti decurtabili viene raddoppiata.

Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici , con obbligo di esame finale, presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

Se nei due anni successivi non si commettono altre infrazioni il punteggio viene automaticamente ripristinato. Per coloro che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.

Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'archivio reso disponibile dal Ministero dei Trasporti sul portale dell'automobilista.

In alternativa è possibile utilizzare il numero 848.782.782 al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.

Pubblicato il 19/10/2011    3 Commenti   Foto: Flickr
Tags: verbale accertamento sanzione accessoria infrazione decurtazione punti punti patente violazione cds multa autovelox contravvenzione
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16607 - Redazione
28/03/2012 11:45
Gaetano, i carabinieri non possono non tener conto di una sentenza del Giudice di Pace che riconosce i suoi diritti e annulla un verbale di contravvenzione.

16595 - Gaetano
27/03/2012 11:25
salve avrei una domanda da porvi...io sono stato fermato 2 anni fa dai carabinieri per un verbale falso che hanno scritto dicendo che parlavo al telefono quando era il mio compagno che parlava mi hanno levato 5 punti però essendo neopatentato allora sono scattati a 10 ora io (non sapendo che non si poteva NON firmare) ho firmato come un cogl... e però questa cosa non mi è andata giù e ho fatto ricorso vincendolo...oggi mi è arrivata una lettera del postino che mi diceva che mi hanno levato questi 10 punti e che da 21 sono passato a 11...ora dico io...l'arma dei carabinieri può modificare un dato del Giudice di Pace o dell'avvocato? ed in più so che sono stati loro perchè nei miei dati risulta che questi 10 punti in meno me li hanno levati loro per l'esattezza il 4 di febbraio del 2012...aspetto vostre risposte...contattatemi al indirizzo email gaetanoruggeri@live.com

15694 - Misel Sirotic
09/05/2011 13:21
salve...avrei una domanda inerente le sospensioni della patente ke non riesco proprio a farmi rispondere,spero di essere piu fortunato ora. ancora un'anno e mezzo fa,mi avevano sospeso la patente per guida in stato di ebrezza...ovviamente mi e stato detto di dover assolutamente prenotarmi dalla commissione medica locale per fare un controllo medico (sangue piu altre fomralita)...io ovviamente mi sn prenotato anke perche era l'unico modo per riavere la patente,pero tra una storia e l'altra continuo da allora a non trovare il tempo (e a volte la volontà) di andare a farmi tutto sto sbatti burocratico,e continuo a posticipare la data ogniqualvolta si avvicini...la risposta ke mi interessa e,c'e un limite di tempo massimo previsto dalla legge per effettuare questo controllo medico dalla data di ritiro della patente?


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