Come richiedere gli interessi di mora sulle fatture non pagate

In Italia i tempi medi di pagamento della Pa nei confronti delle piccole imprese sono di 180 giorni, contro i 65 della Francia e i 36 della Germania. Persino la Grecia sembra fare meglio con 174 giorni. Ma numerosi imprenditori devono attendere addirittura anni prima di essere pagati.

Così il Governo, per assicurare una maggiore liquidità alle imprese, già alle prese con una crisi economica senza precedenti, ha deciso - finalmente aggiungiamo noi - di approvare un decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sui pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese fornitrici.

In pratica per tutti i contratti conclusi a partire dal 1 Gennaio 2013, le Amministrazioni Pubbliche saranno obbligate a pagare per i beni o i servizi ottenuti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci oppure dalla prestazione dei servizi (ciò quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi).

Per chi non rispetterà i tempi stabiliti dal decreto è previsto un pagamento aggiuntivo degli interessi legali moratori pari al tasso fissato dalla BCE (per il primo semestre 2014 è stato portato allo 0,25%) maggiorato di otto punti percentuali (in precedenza erano sette). Tali interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Questa la formula che potete riportare sul documento di trasporto e/o sulla fattura, riguardante le condizioni di pagamento e il tasso applicato per gli interessi di mora nel caso in cui non si rispettino i tempi stabiliti.

Solo in campo sanitario sono previste deroghe fino a un massimo di 60 giorni. La regola dei 30 giorni in realtà non riguarda solo il rapporto tra imprese e PA, ma anche quello tra imprese. In quest'ultimo caso è ammessa, tuttavia, una deroga fino a 60 giorni, ma solo in presenza di espliciti accordi scritti e purché tale superamento non sia gravemente iniquo per il creditore.

Al creditore spetta anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno a cui possono sommarsi i costi di assistenza legale per il recupero del credito. Resta ferma naturalmente la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Dunque se la fattura che avete emesso si avvia a scadenza e il vostro cliente non ha ancora provveduto al pagamento, potrebbe risultare utile trasmettergli una lettera di sollecito pagamento fattura con cui vi riservate, a scadenza, di contabilizzare e addebitare gli interessi moratori. 

Se la comunicazione non sortisce alcun effetto, dopo la scadenza potete inviare questo

tramite raccomandata ar o PEC.

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31043 - Laura Caliendo
04/07/2014
C'è un termine per richiedere gli interessi di mora?


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