Atto di transazione di lite pendente

L'atto di transazione cos'è esattamente? In sintesi si tratta di un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata (ad es. un giudizio civile) o prevengono una lite che potrebbe nascere tra di loro in merito ad una determinata questione (art. 1965 c.c.). Lo scopo è quello di dirimere una controversia senza ricorrere al giudice, evitando in questo modo un aggravio di spese e di tempo. In questo articolo vedremo quali sono le caratteristiche di questo contratto e soprattutto ti forniremo il link ad un modello di transazione.

Atto di transazione: cos'è

La transazione non ha come fine quello di accertare le ragioni dell’uno o dell’altro, ma rappresenta uno strumento di agile e sollecita composizione informale e stragiudiziale di liti attuali o future, per effetto del quale ciascuna parte rinuncia ad alcune delle proprie pretese nei confronti dell'altra. La transazione, dunque, può essere concepita come una definizione bonaria di una lite, un modo per superare una controversia senza necessariamente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per esprimere meglio il concetto riportiamo un esempio: Rossi afferma di avere un credito di 2.000 € nei confronti di Bianchi a seguito della fornitura di un determinato servizio. Bianchi sostiene di essere tenuto a pagare una somma inferiore (800 euro) in quanto il servizio non è stato fornito a regolare d’arte. Ci sarebbero da parte di entrambi gli estremi per un ricorso al giudice. Tuttavia dopo lunghe ed estenuanti trattative, le parti trovano un accordo che consente loro di evitare i fastidi, le lungaggini e le spese del processo. Rossi, che pretendeva 2.000 euro si accontenterà di 1.200 euro, mentre Bianchi accetterà di concedere una somma più alta di quella che originariamente era disposto a versare.

Si può affermare che la transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, visto che Rossi e Bianchi rinunciano a parte delle proprie pretese. Dunque la reciprocità delle concessioni è un aspetto fondamentale, in mancanza del quale il contratto potrebbe essere dichiarato nullo.

Anche l'accordo bonario è una formula che consente ai privati, alle prese con una controversia, di trovare una soluzione soddisfacente per tutti senza ricorrere alle vie legali. Si distingue dalla transazione, tuttavia, perché quest'ultima trova il suo fondamento proprio sulle concessioni che ciascuno è disposto a fare pur di porre fine alla controversia. Ecco un 

Transazione semplice e novativa

Si distingue in particolare la transazione semplice da quella novativa. Nel primo caso le parti trovano un accordo conciliativo sulle reciproche pretese all'interno di un rapporto preesistente. Si parla, invece, di transazione novativa quando le parti intendono semplicemente porre fine alla lite senza alcun riconoscimento delle pretese di ognuno. Si tratta in altri termini di un nuovo accordo che non ha alcun legame con l’oggetto della controversia: una delle parti accetta il pagamento di un corrispettivo a fronte della rinuncia a qualsiasi pretesa futura e della garanzia alla rinuncia alla lite stessa. In questo modo all’obbligazione originaria, se ne sostituisce una nuova.

Nel caso di una transazione novativa è opportuno riportare sul contratto un articolo del tipo:

"Le parti intendono considerare il presente atto come transazione novativa, intendendo in particolare che i compensi  erogati per l’effetto non sono relazionabili al rapporto di collaborazione in quanto lo stesso viene di fatto sostituito dall’accordo transattivo.
Le parti manifestano in modo inequivocabile la volontà di estinguere il rapporto preesistente mediante l’espressa formalizzazione dell’intenzione di costituire il nuovo presente rapporto che quindi si sostituisce al precedente e che viene estinto con la sottoscrizione della transazione presente".

Atto di transazione: requisiti

Secondo l'art. 1966 del Cod. Civ. condizione necessaria perchè si possa ricorrere alla transazione è che le parti abbiamo "la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite".

Le parti, in altri termini, devono avere la capacità di agire: con essa deve intendersi l'idoneità del soggetto a esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. Un minore può ricevere in eredità un immobile divenendone proprietario, dunque avere la capacità giuridica, ma non essere in grado di amministrarlo (pagare le tasse, metterlo in vendita, concederlo in locazione, ecc.), ossia non avere la capacità di agire. Secondo il nostro ordinamento la capacità di agire si acquista con maggiore età che è fissata a 18 anni, benché certi atti possano essere validamente compiuti anche da chi ha meno della maggiore età.

Questo come regola generale. Poi può accadere che il soggetto maggiorenne non possieda comunque la capacità di agire, perchè ad esempio è malato di mente, fa abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti, è sordomuto o non vedente fin dalla nascita oppure perchè ha la tendenza a sperperare il proprio patrimonio. In queste situazioni intervengono gli istituti di protezione.

Differenza tra saldo e stralcio e transazione

Spesso si tende ad associare transazione e saldo e stralcio, usando indistintamente l'uno o l'altro termine. Tuttavia con il termine "saldo e stralcio", non regolamentato dalla normativa, ci si intende più che altro riferire ad una riduzione delle somme dovute, per il debitore che versa in grave e comprovata difficoltà economica, a fronte di un pagamento immediato in favore del creditore.

Dunque il saldo e stralcio va considerato come l'effetto, la conseguenza di un accordo transattivo a cui le parti, ossia creditore e debitore, hanno già deciso di aderire col fine di porre fine all'obbligazione attraverso reciproche concessioni. Questa la

Forma della transazione

Le legge (art. 1967 C.C.) stabilisce che il contratto di transazione debba essere redatto in forma scritta, ma tale requisito è posto "ad probationem". In pratica significa che la forma scritta non influisce sulla validità dell'atto di transazione, ma costituisce l'unico mezzo per provare la sua esistenza.

Sussiste invece un vero e proprio obbligo ("ad substantiam") quando le transazioni hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nell'art. 1350 del Codice Civile, commi 1-11: il trasferimento della proprietà di beni immobili, la costituzione, la modifica o il trasferimento del diritto di usufrutto su beni immobili, la locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni, ecc.

In generale possiamo dire che tutti gli atti di transazione che fanno riferimento a diritti reali immobiliari debbano essere redatti - a pena di nullità - sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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54967 - ROBERTO
22/11/2020
Inviata diffida da parte di avvocato a ditta di tinteggiatura per esecuzione lavori non a regola d'arte, risposta da parte di legale della controparte che precisa falsamente che le prestazioni eseguite non sono state integralmente pagate vantando un credito di 3500€ +iva senza documentazione ne prova, mentre da parte mia sono stati emessi due bonifici prima ancora dell'esecuzione dei lavori. chiedo cortesemente quale tipo di transazione può essere usata in quanto io non intendo accettare l'ignobile accusa. in attesa ringrazio e saluto cordialmente


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