Come versare il saldo ICI

        
 

Il 16 Dicembre scade il termine per il versamento del saldo ICI, calcolato utilizzando aliquote e detrazioni dell'anno in corso e sottraendo quanto già versato in acconto (Giugno). L'imposta può essere pagata: - utilizzando il bollettino postale (qui lo trovate in formato editabile), queste invece le istruzioni per la compilazione; - utilizzando il modello F24 / Modello F24 predeterminato ICI con pagamento presso le banche o gli uffici postali; - presso gli sportelli degli uffici della tesoreria comunale.

I codici da indicare nella sezione tributi locali del mod. F24 sono i seguenti: - 3901 per l’abitazione principale; - 3902 per terreni agricoli; - 3903 per aree fabbricabili; - 3904 per gli altri fabbricati. - 3906 per interessi (ad es. ravvedimento operoso) - 3907 per sanzioni

Nella colonna "codice ente/codice comune", va inserito il codice catastale del Comune (4 caratteri) ove sono ubicati gli immobili.

Il modello F24 permette ai cittadini di effettuare la compensazione fra quanto dovuto al Comune per l’ ICI e i crediti maturati sulle imposte dirette (Irpef e Irpeg), sull'Iva e sui contributi previdenziali (somme dovute a soggetti diversi dal Comune). L'unica esclusione dalla compensazione riguarda i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali.

L'uso del modello F24 non consente l'utilizzo di eventuali crediti ICI (per i quali va richiesto il rimborso al Comune) per pagare altri debiti.

Il versamento va effettuato con arrotondamento all’euro: - per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi - per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi Esempio: € 182,49 = € 182,00  mentre € 182,50 = € 183,00

In caso di mancato o parziale pagamento dell'I.C.I. nei termini prescritti è possibile regolarizzare il versamento come segue: - entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'imposta dovuta maggiorata della sanzione del 2,5% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo); - dal 31° giorno a un anno dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'imposta dovuta maggiorata della sanzione del 3% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo).

Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.

Il pagamento va effettuato con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario dell'imposta avendo cura di contrassegnare sul modello utilizzato per il pagamento (bollettino postale o F24) lo spazio relativo al "ravvedimento".

Pubblicato il 13/12/2010
Tags: tasse casa tributo comunale imposta immobili ICI
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