
La promessa di vendita, o compromesso, è un contratto preliminare in cui il venditore e l’acquirente assumono un obbligo giuridico di concludere un contratto definitivo di compravendita con il quale si trasferisce la proprietà (o altro diritto reale) di un immobile. L’obbligo giuridico, tuttavia, ha effetto solo tra le parti. Ciò significa che il venditore potrebbe vendere lo stesso immobile ad altre persone, costituire su di esso diritti reali di godimento (ad es. un usufrutto), oppure iscrivere ipoteche.
Se questo dovesse accadere, l’acquirente non potrebbe chiedere al giudice di invalidare la vendita o la costituzione del diritto reale di godimento o la concessione dell’ipoteca, ma potrebbe solo chiedere il risarcimento dei danni.
La garanzia contro queste conseguenze spiacevoli è offerta dalla trascrizione del preliminare nei Registri Immobiliari, eseguita dal notaio entro 30 giorni dalla stipula del contratto preliminare (costo 600/700 € circa).
Tra l’altro la trascrizione del compromesso tutela ulteriormente l’acquirente, riconoscendo ai crediti dello stesso che sorgono per effetto del mancato adempimento del contratto (ad esempio per il rimborso degli acconti pagati o per ottenere il doppio della caparra) privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare.
Si tratta di un tipo di contratto per il quale il Codice civile prevede la forma scritta (art. 1350). Noi vi offriamo un fac-simile, considerando che potete inserire tutte le clausole che ritenete più opportune. Si raccomanda di rileggere il testo con molta attenzione e di non lasciare mai righe in bianco fra un articolo e l’altro.
Pubblicato il 09/02/2012