Telefonia, internet e tv: si può recedere liberamente

        
 

Le misure contenute nel Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (Decreto Bersani), convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007,  hanno la finalità di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza e snellire le pratiche burocratiche.

In particolare l'art. 1 punto 3 del decreto stabilisce che "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni."

In altri termini il consumatore che si ritenga insoddisfatto del servizio offerto dalla compagnia telefonica, dal fornitore di connessione ad internet o dall'emittente televisiva, può recedere o trasferire il proprio contratto senza necessariamente attendere la sua naturale scadenza e senza spese non giustificate da costi dell''operatore. Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Vi offriamo un paio di modelli da personalizzare ed utilizzare ai fini della disdetta:

Per sapere invece come fare ad evitare l'applicazione delle c.d. "penali" da parte delle compagnie in caso di recesso anticipato leggete questo articolo.

Pubblicato il 25/04/2010    35 Commenti
Tags: recesso anticipato costi disattivazione portabilità disdetta telefonica sky bersani vodafone telecom fastweb tiscali internet disdetta adsl
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16770 - Redazione
13/04/2012 16:12
Nel suo caso Edmondo dovrebbe chiedere il recesso anticipato dal contratto, a fronte del quale il suo gestore telefonico le addebiterà i "costi di disattivazione", il cui importo deve essere chiaramente evidenziato in contratto. Attenzione però perché oltre a questi costi la compagnia potrebbe addebitarle ulteriori spese che possono riguardare la gestione delle apparecchiature in comodato (modem, decoder, smartphone, ecc.) o la scelta di un piano tariffario particolarmente vantaggioso. Legga in proposito questo articolo. Infine se il contratto o la carta dei servizi prevede un minimo di banda garantita, e questo minimo viene disatteso, allora può chiedere un intervento della compagnia sulla linea ed un risarcimento dei danni subiti attraverso una lettera di messa in mora.

16756 - Edmondo
12/04/2012 08:57
Salve. Ho un contratto internet con Infostrada. Dopo 7 mesi di andatura lentissima, cioé dai 7,2 mega stipulati nel contratto viaggio con 0,21 max 0,47 mega, telefono al 155 che mi conferma che non si puó fare nulla. In base alla legge Bersani come devo procedere per passare ad un altro operatore?? Cioé: ..di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese..! Per fare questo devo rivolgermi all´Infostrada o al altro gestore? E per quanto riguarda i mesi passati senza ottenere i 7 mega dove posso lamentarmi? Grazie anticipatamente.

16741 - Redazione
10/04/2012 19:12
Lo richieda Giuan.

16735 - giuan
10/04/2012 16:12
Il mio problema è non aver ricevuto copia del contratto da me sottoscritto.

16684 - Redazione
04/04/2012 16:34
Stefano non conosciamo i termini e le condizioni che regolano il suo contratto specifico, ad ogni modo per la disdetta può utilizzare uno dei seguenti modelli: fac simile (a), fac simile (b).  

16668 - Stefano
03/04/2012 12:28
Salve ho un contratto vodafone tutto facile small piu smartphone n8 della durata di 2 anni ha quanto ho capito devo fare la disdetta 30 giorni prima del 24° mese. Vorrei sapere se e giusto e con quale modulo devo effetuare la disdetta Grazie

16250 - Redazione
24/02/2012 10:24
Il Decreto Bersani, Paolo, e dunque il modulo che trova linkato nell'articolo da utilizzare in caso di recesso, fa riferimento ad ipotesi di contratto con un operatore telefonico che potremmo definire "standard" (traffico voce, connessione internet ecc.). Caso diverso è se l'operatore telefonico nell'offerta includa anche un telefonino, magari di un certo valore. In questi casi, se specificato in contratto, l'operatore ha il diritto di prentendere dal cliente, nei casi in cui questi decida di disdire anticipatamente il contratto, la corresponsione di un importo pari più o meno al valore del telefonino.

16249 - Paolo
24/02/2012 08:53
Buongiorno, mi sto accingendo a stipulare un contratto partita iva con un gestore telefonico comprensivo di un canone annuo e di un telefono cellulare in omaggio. Nel offerta è specificato che il contratto ha una durata di 24 mesi e per recessioni anticipate verrà richiesto il pagamento di 151,00 euro pari al valore del telefono. Facendo la richiesta utilizzando il modulo che trovo sul sito e citando il decreto bersani il gestore non potrà richiedere il pagamento della somma sopracitata? Grazie e complimenti p er il sito

16237 - Redazione
22/02/2012 19:24
Antonella è sempre opportuno che al fax segua la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il fac simile da personalizzare in base alle sue specifiche esigenze lo trova linkato nell'articolo.

16235 - antonella
22/02/2012 16:36
sono cliente infostrada e non ho piu bisogno dell' utenza della telefonia fissa, via fax ho mandato in carta semplice la disdetta ma dopo due mesi ho ancora la linea, vorrei avere il modulo prestampato e il numero esatto di fax. gtazie mille


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