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Contribuenti "minimi": requisiti e vantaggi

     
 
 
 
 

Coloro che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e presumono di rispettare determinati  requisiti previsti dalla Finanziaria 2008, hanno l’opportunità di passare ad un regime fiscale che semplifica, riduce gli adempimenti e diminuisce i costi.

Questi i requisiti necessari per essere “contribuenti minimi”:
- nell'anno precedente devono aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000,00 €, non aver avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), non aver effettuato cessioni all'esportazione, non aver erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000,00 €;

Il limite dei 30.000,00 € di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2009 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).

Si è esclusi dal regime dei “minimi” a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione

Non possono essere contribuenti minimi:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • i non residenti;
  • chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Questi i principali vantaggi:

  • non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali. Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione; il calcolo del reddito si determina applicando il “principio di cassa”.
  • esenzione dalla tenuta dei registri ai fini IVA e da tutti gli adempimenti previsti dalla normativa IVA; le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito;
  • esenzione IRAP e conseguente esonero dal presentare la relativa dichiarazione;
  • esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.

I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9) barrando nel quadro B, la relativa casella denominata "Regime per i contribuenti minimi".

Pubblicato il 07/02/2012   Foto: Flickr
Tags: esenzioni fiscali contribuenti minimi agevolazioni fiscali imprese professionisti
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