
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un buono fruttifero, di un libretto di risparmio nominativo o più in generale di un titolo di credito nominativo, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve denunciare il fatto alla filiale bancaria o postale di riferimento. Questo il fac simile da utilizzare. Ricevuta la denuncia, l’istituto appone un avviso in cui diffida l'ignoto detentore a farne consegna o a notificare la propria opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Se nei 90 giorni utili per proporre opposizione il titolo non viene recuperato, il denunciante ha il diritto di ottenere dall'istituto emittente il rilascio del duplicato.
Se ad essere smarrito, invece, è un libretto di risparmio o di deposito al portatore, il denunciante, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, deve presentare un ricorso al Presidente del Tribunale (dove fa capo giuridicamente la filiale bancaria di riferimento), corredato da tutte le prove che ne dimostrino il possesso e allegando copia della denuncia di furto/smarrimento all’autorità giudiziaria.
La presentazione dell’istanza richiede il pagamento di una marca da bollo di € 8,00 ed il versamento del contributo unificato nella misura di € 77,00. Il contributo unificato può essere pagato presso le tabaccherie; si può anche versare presso le succursali di Poste Italiane o istituti di credito utilizzando il modello F23 ed utilizzando come codice tributo il 941T.
Una copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, all'istituto bancario o postale presso il quale il libretto è pagabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se il Presidente ritiene attendibili i fatti esposti e convincenti le prove addotte dal ricorrente, emette un decreto con cui pronuncia l'inefficacia del libretto e autorizza l'istituto emittente a rilasciarne un duplicato (decreto di ammortamento).
Il decreto di ammortamento deve essere notificato dal ricorrente all’istituto bancario o postale. Quindi, trascorso il termine di 90 giorni senza che sia stata proposta opposizione, l’interessato deve farsi rilasciare dalla cancelleria del tribunale (questo il fac simile della richiesta) una certificazione attestante la circostanza della mancata opposizione, e col suddetto certificato, potrà ottenere dall’istituto il duplicato del libretto.
Pubblicato il 07/02/2012