
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della propria patente di guida occorre sporgere denuncia (entro 48 ore dalla constatazione) presso un Comando dell'Arma dei Carabinieri o un Ufficio della Polizia di Stato, i quali rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di guida o di circolazione della validità di 90 giorni.
A tal fine il denunciante deve presentare un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) e due fotografie formato tessera su sfondo chiaro.
Se, a seguito di verifica, la patente risulta meccanizzata (ossia risulta censita nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida), la richiesta di duplicato della patente di guida viene fatta dalle stesse autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia) e l'Ufficicio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà a casa dell'interessato la patente tramite posta.
Il costo dell'operazione è di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino all'atto della consegna del nuovo documento.
Se dopo un periodo di circa due mesi dalla data di rilascio del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest’ultimo può chiedere informazioni al numero verde 800-232323 del Ministero dei Trasporti.
Se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere nel frattempo rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo (art. 2, comma 5, del DPR 9.3.2000, n. 104).
Se invece la patente non risultasse meccanizzata, l'interessato dovrà rivolgersi agli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri per richiederne il duplicato. Questa la documentazione da presentare:
- modello di domanda TT 2112, debitamente compilato e sottoscritto;
- attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di € 9,00 (per gli importi corretti contattare l'ufficio provinciale competente). L’apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o il Dtt; per le regioni e le province a statuto speciale (Sicilia, Bolzano e Trento) il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi. L'attestazione di avvenuto pagamento deve essere incollata nell' apposito spazio;
- denuncia di smarrimento (in originale + fotocopia) presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo), unitamente al permesso permesso provvisorio di guida rilasciato dagli Organi di Polizia italiani ai sensi del D.P.R. n° 104/2000 in originale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale dell’interessato;
- fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) in corso di validità;
- due foto tessera (di cui una autenticata se presentata dal delegante) su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer).
L'autentica della foto può essere richiesta:
- dall'interessato, allo sportello all' atto della presentazione della pratica; - presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.); - dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 6). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.
Se contestualmente si effettua il rinnovo di validità occorre portare certificato medico in bollo (ASL) in data anteriore a sei mesi + relativa fotocopia.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
- Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
- Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità;
- Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica munita di fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
Pubblicato il 09/02/2012