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Credito al consumo: come chiedere l'estinzione anticipata
Oltre a prevedere maggiori tutele a favore del consumatore in caso di recesso (leggi "Credito al consumo: maggiori tutele in caso di recesso"), il D.Lgs. n.141 del 13 agosto 2010 ha introdotto un’altra importante novità in materia di credito al consumo: in pratica il consumatore che in qualsiasi momento decide di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo del prestito o del finanziamento, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (art. 125-sexies).
Per ottenere l'estinzione anticipata è bene procedere con le modalità previste dal contratto, inviando in tutti i casi una raccomandata a/r per formalizzare la richiesta. Questo il fac simile da utilizzare per la richiesta di estinzione anticipata, questo invece il fac simile per comunicare al finanziatore l’avvenuta estinzione anticipata del debito.
In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto alla restituzione del capitale residuo degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento, oltre ad una somma a titolo di indennizzo per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
L'indennizzo non è dovuto:
- se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro;
- se il rimborso anticipato avviene a seguito dell'intervento di un'assicurazione stipulata per garantire il credito;
- se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito o comunque un contratto di credito a tempo indeterminato.
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 141/2010, che modifica il Testo Unico Bancario (decreto legislativo n.385/93) e il Codice del Consumo (decreto legislativo n.206/05), si applicherà a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75 mila euro. Vi rientrano i prestiti personali (non necessariamente utilizzati ad uno specifico scopo), i prestiti finalizzati (collegati cioè ad un contratto di acquisto di un bene di consumo o di un servizio), le aperture di credito rotativo (carte revolving) e le operazioni di cessione del quinto dello stipendio.
Pubblicato il 08/02/2011 Foto: http://www.sxc.hu/photo/174739Tags: carta revolving credito consumo dilazione pagamento microcredito acquisti a rate finanziamenti estinzione anticipata prestiti cessione quinto
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