Credito al consumo: tutto ciò che i consumatori devono sapere

Quante volte hai visto un manifesto o hai avuto tra le mani un volantino con su scritto "Zero anticipo, interessi zero", "10.000 euro in 24 comode rate", "15.000 euro per te ... e inizi a pagare tra 6 mesi!" e via così. Non sono altro che proposte commerciali di credito al comsumo veicolate da negozi e magazzini commerciali. In questo articolo cercheremo di spiegarti in che cosa consiste questa forma di finanziamento e, soprattutto, quali sono i tuoi diritti di consumatore.

Credito al consumo cos'è

Il credito al consumo è un prestito finanziario, compreso tra 200 e 75.000 euro, che una banca o una società finanziaria autorizzata (es. Agos, Compass, Findomestic, Fiditalia, Citifinancial, Prestitempo, ecc.) concede al consumatore per effettuare gli acquisti rivolti a soddisfare esigenze personali proprie o della famiglia.

Per inciso quando si parla di consumatore ci si intende riferire alla "persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

Rientrano nella categoria dei crediti al consumo i prestiti personali, la cessione del quinto, le aperture di credito in conto corrente e le carte di credito revolving.

Per sottoscrivere un contratto di credito al consumo ci si può recare presso l'istituto finanziario prescelto o direttamente presso l'esercizio commerciale da cui si acquista il prodotto, a patto che quest'ultimo abbia una convenzione con la banca o la società finanziaria.

Credito al consumo: diritto all'informazione

L’attività di credito al consumo è regolata da una serie articolata di norme che hanno lo scopo di garantire e tutelare al massimo il consumatore. In tal senso è fondamentale che il consumatore riceva innanzitutto ogni informazione relativa al contratto.

Una delle informazioni più importanti da acquisire riguarda il TAEG, che include gli interessi e tutti gli altri costi (commissioni, imposte, premi assicurativi, ecc.) connessi alla concessione del prestito. Ricordiamo in proposito che ogni anno la Banca d'Italia calcola e pubblica sul proprio sito ufficiale il “tetto massimo” per i nuovi finanziamenti,  oltre il quale il tasso del finanziamento è considerato “di usura”.

Oltre che sui costi, il consumatore deve essere adeguatamente informato sul prodotto e sulle sue caratteristiche: tipo di contratto, importo netto erogato, numero e ammontare delle rate, eventuali garanzie aggiuntive, ecc. Ma il consumatore deve conoscere anche quali sono i suoi diritti in merito ad una eventuale richiesta di estinzione anticipata finanziamento, alle conseguenze in caso di mancato rimborso del prestito o di sospensione nel pagamento delle rate e via discorrendo.

In generale l'obbligo d’informazione deve essere assolto dalla banca o società finanziaria anche attraverso la consegna gratuita al cliente del cosiddetto modulo SECCI – Standard European Consumer Credit Information, contenente appunto le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.

Credito al consumo: diritto di recesso

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.141 del 13 agosto 2010 sono state introdotte maggiori garanzie e più trasparenza in favore di quei consumatori che decidono di acquistare un’auto, un televisore al plasma o un frigorifero attraverso il ricorso al credito. Tra le principali novità apportate in materia di credito al consumo, vi è la disciplina del diritto di recesso, detto anche ripensamento (art. 125-ter).

In pratica il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni e senza essere soggetto al pagamento di penali; il termine decorre dalla conclusione del contratto di credito, ovvero dal giorno in cui il consumatore ha ricevuto le informazioni contrattuali, se tale giorno è posteriore a quello della stipula del contratto.

In precedenza ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza oppure fuori dai locali commerciali del venditore.

Come recedere da un contratto di credito al consumo

Il consumatore che decide di recedere deve:

  • darne comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del 14esimo giorno, una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo il fac simile di recesso da contratto di credito al consumo che si può utilizzare;
  • restituire il capitale (se è già stato erogato in tutto o in parte) entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto.

La banca o la finanziaria, dunque, non avrà diritto a nessun altro indennizzo, tranne le eventuali spese non rimborsabili che il creditore ha dovuto pagare alla pubblica amministrazione.

C’è da dire, inoltre, che il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore (ad es. la carta di credito, la polizza assicurativa che tutela dai rischi di insolvenza, ecc.).

Non si estende invece all'eventuale contratto collegato di acquisto del bene o del servizio.

Se il consumatore vuole recedere dall’acquisto può farlo solo in caso di acquisto effettuato a distanza o fuori dai locali commerciali, inviando una comunicazione scritta al venditore entro 14 giorni lavorativi (codice del consumo art.64). Se a tale contratto di acquisto è collegato un finanziamento quest'ultimo subisce automaticamente la stessa sorte.

Recedere dal contratto per inadempimento del venditore

E' bene sapere che il consumatore può recedere dal contratto di credito in caso di inadempimento del negoziante se, ad esempio, il prodotto o servizio non viene consegnato o presenta dei difetti (“diritto alla risoluzione del prestito”).

Sul nostro portale è disponibile il fac simile di risoluzione contratto finanziamento collegato. In tal caso il finanziatore dovrà restituire al consumatore le rate già pagate e non potrà pretendere nessun ulteriore pagamento dopo la risoluzione. Potrà eventualmente rivalersi nei confronti del negoziante.

Credito al consumo: estinzione anticipata

Concludiamo ricordandoti che se il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo del prestito o del finanziamento, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito (si consiglia in questi casi di inviare questa richiesta conteggio estintivo), anche se contestualmente è tenuto al pagamento di una sorta di inennizzo in favore dell'istituto finanziario. 

La misura di tale indennizzo e il modello da utilizzare per questo specifico scopo, lo trovi nella scheda che abbiamo predisposto sull'estinzione anticipata finanziamento.

Mancato pagamento delle rate: come difendersi

Se nonostante i solleciti il consumatore non paga le rate del prestito, riceverà in breve tempo una comunicazione riguardante la sua iscrizione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), meglio nota come la lista dei "cattivi pagatori".

Ma questa non è l'unica conseguenza di un finanziamento non pagato. Infatti molto presto il consumatore inadempiente sarà contattato da una società di recupero crediti, incaricata dalla banca o dalla società finanziaria della riscossione parziale o totale del credito vantato.

Le società di recupero crediti devono attenersi ad un particolare Codice di condotta approvato dal Garante della privacy, dunque evitando comportamenti scorretti e aggressivi che possano ledere la dignità e la riservatezza del consumatore.

Su questo tema abbiamo redatto un post con lo scopo di fornire ai nostri utenti informazioni utili e suggerimenti su come combattere il recupero crediti nel caso in cui il consumatore riscontrasse delle condotte illecite. Abbiamo inoltre messo a disposizione questa lettera contestazione recupero credito.

Ma il consumatore può difendersi dalle società di recupero crediti anche nel caso in cui, ad esempio, si accorga di aver regolarmente pagato le rate contestate o di aver riscontrato degli errori nei conteggi. In questi casi può far valere le proprie ragioni attraverso questa lettera di risposta a sollecito di pagamento non dovuto

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