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Denuncia del promotore finanziario scorretto o abusivo

     
 
 
 
 

Abbiamo detto nell'articolo precedente che i promotori finanziari operano in rappresentanza degli intermediari autorizzati, ovvero di Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR), collocando fuori sede strumenti finanziari e servizi d'investimento (titoli azionari, obbligazioni, fondi d’investimento, prodotti assicurativi e così via).

Il promotore finanziario è quindi un professionista della finanza che funge da tramite tra intermediario finanziario e cliente-risparmiatore, aiutando quest’ultimo ad investire al meglio i propri risparmi. Fornisce, dunque, un servizio specifico di consulenza, analizza le esigenze finanziarie o previdenziali del cliente proponendo le soluzioni più adatte rispetto alle informazioni da questi ricevute (leggi l’articolo “MiFid”), ma verifica anche che il cliente stesso abbia ben compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta.

Il promotore deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla propria attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale opera.

Il promotore consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso.

Il promotore verifica l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni e rilascia copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

Il promotore può ricevere dal cliente esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

E’ importante sottolineare come il promotore non possa ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento, ne utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o comunque al medesimo collegati.

Se siete stati vittima di comportamenti ambigui o poco trasparenti da parte del promotore finanziario, segnalate il fatto alla SIM, Banca o SGR per cui lavora e alle competenti autorità di controllo (CONSOB e Banca d'Italia). Questo il fac simile che potete utilizzare.

Pubblicato il 07/02/2012
Tags: apf SGR assoreti anasf abi banche sollecitazione risparmio investimenti consulenza finanziaria consob sim promotore finanziario
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