Denunciare all'Antitrust comportamenti e pubblicità scorrette

        
 

Cominciamo col dire che le pratiche commerciali sleali o scorrette sono vietate dalla legge (D.Lgs. 146/2007). La norma distingue tra pratiche ingannevoli e pratiche aggressive.

Una pratica è da considerarsi ingannevole se contiene informazioni non corrette o non corrispondenti al vero o, anche se corrette, sono tali da indurre in errore il consumatore. E’ altresì ingannevole se omette di fornire informazioni rilevanti ad esempio per la salute dei consumatori o la sicurezza dei bambini, oppure se presenta in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo le informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole.

Così è ingannevole esibire un marchio di fiducia o un marchio di qualità senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; asserire, contrariamente al vero, che un certo prodotto è stato autorizzato, accettato o approvato da un organismo pubblico o privato; dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore; affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare; ecc.

Una pratica commerciale è da considerarsi invece aggressiva se ad esempio il venditore fa uso di minacce fisiche o verbali; sfrutta eventi tragici o fatti gravi per influenzare il consumatore; minaccia di promuovere azioni legali in modo palesemente infondato; effettua visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore stesso a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi; effettua ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza; impone al consumatore, che intende presentare ad esempio una richiesta di risarcimento, di esibire documentazioni inutili o sovrabbondanti rispetto a quelle necessarie con il solo scopo di  dissuaderlo dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali; lascia intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente.

Tutti comportamenti, in definitiva, idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, tanto da indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso in relazione ad un certo prodotto o servizio.

Per la repressione delle pratiche commerciali scorrette è competente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), meglio conosciuta come Antitrust, la quale può agire d'ufficio o su istanza di ogni soggetto che ne abbia interesse.

Questo il modello (disponibile nei formati doc e pdf) da compilare ed inviare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’Autorità (P.zza Verdi, 6/a, 00198 – Roma  Fax 06/85821256).

Una volta riscontrato che una pratica commerciale è scorretta, l’Autorità può legittimamente vietarne la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità può avvalersi anche della Guardia di Finanza.

L’Autorità può disporre inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 100.000,00 € a 500.000,00 €, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Pubblicato il 28/03/2011    2 Commenti
Tags: garante concorrenza mercato agcm spot pubblicitario pubblicità aggressiva inganno consumatore falsi messaggi pubblicitari antitrust pratiche commerciali scorrette pubblicità ingannevole
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16280 - Redazione
27/02/2012 10:07
Noi le consigliamo di non pagare Davide. L'Antitrust infatti ha recentemente comunicato di aver multato per 1,5 milioni di euro la Estesa Limited ritenendola responsabile della truffa "Italia-Programmi.net".

16268 - davide de spirito
24/02/2012 22:46
sn stato raggirato da un sito che dice ke mi sn registrato,e dice ke dv pagare 96 euro,girando sul web moltissime persone sn state raggirate.il sito si chiama ITALIA-PROGRAMMI.NET vi prego di darmi qualke spiegazione. grazie per la vostra attenzione attendo risposta vi prego di aiutarmi


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