Due regimi fiscali agevolati per chi decide di aprire la partita Iva

Per l'anno 2015, chiunque, avendo i requisiti previsti dalla Legge di Stabilità, deciderà di avviare una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo con conseguente apertura della partita IVA, potrà scegliere tra due distinti regimi fiscali agevolati:
- Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (vecchio regime dei minimi) con una imposta sostitutiva del 5%;
- Regime forfetario con una imposta sostitutiva del 15%.

Vediamo in particolare le caratteristiche del nuovo regime forfetario e le principali differenze rispetto al vecchio regime dei minimi.

Il nuovo regime forfetario

La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale. In pratica costoro, possedendo taluni requisiti previsti dalla Legge di Stabilità, possono beneficiare di una tassazione forfetaria dell'imponibile basata su una aliquota fissa al 15% che sostituisce Irpef, Ires, Irap, addizionali comunali e Iva.

Vantaggi del nuovo regime forfetario

L’imposta unica del 15% sul reddito imponibile non è l’unico vantaggio previsto dal nuovo regime de minimi. Chi vi aderisce, infatti, non è soggetto alla ritenuta d’acconto e gode dell’esenzione Iva e Irap oltre che dell’esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

Anche gli adempimenti sono fortemente semplificati, tanto che non si ha l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, potrà beneficiare di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per l’anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi. Ma il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare e soprattutto la nuova attività non deve in alcun modo costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Qualora l'attività da esercitare consiste in una prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, l'ammontare dei compensi realizzati nell'esercizio precedente non deve essere superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime agevolato.

In ambito previdenziale chi esercita attività d’impresa può godere di un regime contributivo agevolato. In particolare può scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima prevista per artigiani e commercianti e di calcolare i contributi sulla base del reddito effettivamente dichiarato.

Chi può accedere al nuovo regime forfettario

Possono aderire al nuovo regime forfetario 2015 le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente:

1. abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;
2. abbiano sostenuto nell'anno spese per lavoro accessorio, dipendente e assimilato per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
3. abbiano sostenuto al 31.12 un costo complessivo per beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro;
4. abbiano conseguito prevalentemente redditi nell'attività d'impresa, arte o professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Le soglie di reddito

Il nuovo regime fiscale non ha un livello uniforme di ricavi e compensi, ma questo è articolato in funzione dei codici ATECO 2007. Così ad esempio per il commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande la soglia dei ricavi è fissata a 40.000 euro, identico limite per i servizi di alloggio e di ristorazione, mentre per le attività professionali o per il settore delle costruzioni e attività immobiliari il limite è di 15.000 euro.

Chi non può accedere al nuovo regime forfettario

Chiaramente non tutti posso fruire di questa possibilità. Così non possono optare per il regime forfettario i contribuenti che:

1. esercitano attività in forma individuale ma che, contemporaneamente, partecipano a società di capitali ed associazioni tra professionisti;
2. sono soggetti a regimi speciali Iva o anche a regimi forfettari di determinazione del reddito (ad es. attività agricole, tabacchi, ecc.);
3. in via esclusiva, o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o terreni edificabili;
4. non risultano residenti, salvo quelli che risiedono negli Stati membri dell'Unione Europea a patto che il reddito complessivo sia per il 75% prodotto nel territorio Italiano.

Come esercitare l'opzione nel modello di inizio attività

Per aderire all’uno o all’altro regime occorre barrare, all'interno del Quadro B Regimi fiscali agevolati del Modello AA9/11 - Dichiarazione di inizio attività per le persone fisiche, il riquadro in corrispondenza della dicitura "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011".

Successivamente, in occasione dell'emissione della prima fattura, occorrerà riportare sulla fattura la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva e cioè:

  • "Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 100, della legge 244/2007", per i vecchi minimi;
  • "Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014", per i nuovi forfettari.

Differenze tra i due regimi

Si è detto che fino al 31 Dicembre 2015, grazie al Milleproroghe (D.L. n. 192/2014, convertito in Legge n. 11/2015), è ancora possibile aderire al vecchio regime dei minimi in alternativa al nuovo regime forfetario introdotto. Ma quali sono le principali differenze tra i due regimi? Le riassumiamo:

- nel nuovo regime forfetario l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 15%, mentre nel vecchio regime dei minimi è del 5%;

- nel vecchio regime dei minimi la soglia di ricavi o compensi che consentono la permanenza nel sistema agevolato è fissato a 30.000 euro su base annua, a prescindere dal tipo di attività. Al contrario come abbiamo già spiegato in precedenza nel nuovo regime i limiti ai ricavi o compensi variano a seconda del tipo di attività svolta;

- nel vecchio regime dei minimi, il reddito imponibile si calcola sottraendo i costi ai ricavi, mentre nel nuovo regime forfetario l’imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta un coefficiente che varia in funzione dell’attività esercitata. Questo significa che con il nuovo regime non è possibile dedurre i costi sostenuti in modo analitico, eccezion fatto per i contributi previdenziali. Così per un architetto, ad esempio, che matura compensi per 13.000 euro, l’imposta del 15% si applica su un imponibile forfetario di 10.140 euro (13.000 x 78%);

- a differenza del vecchio regime dei minimi, è possibile accedere al nuovo regime forfetario anche sostenendo nell’anno spese per lavoro accessorio, dipendente e assimilato, fino a un massimo di 5.000 euro;

- possono usufruire del vecchio regime dei minimi coloro che non acquistano più di 15.000 euro di beni strumentali in totale, nell’arco di un triennio; nel nuovo regime forfetario, invece, non solo la soglia viene portata a 20.000 euro (al lordo degli ammortamenti), ma il requisito va verificato alla fine dell’esercizio precedente;

- può beneficiare del vecchio regime dei minimi chi ha più di 35 anni di età per i primi 5 anni di attività, ma anche chi ha meno di 35 anni senza limiti di tempo, comunque sino al compimento del 35° anno di età; nel nuovo regime non vi è nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere.

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