Moduli.it social

Ferie: la modulistica da utilizzare

L'art. 36 della nostra costituzione stabilisce che il "lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". L'art. 2109 del codice civile, oltre a ribadire questo sacrosanto diritto del lavoratore, stabilisce anche che sia la direzione dell'azienda ad indicare i periodi e le modalità di fruizione delle ferie (c.d. "piano ferie"), tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

La durata di tale periodo è stabilita dal CCNL di categoria e dalla prassi aziendale.

Questo il fac simile con cui il datore comunica preventivamente al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Un eventuale modifica del periodo stabilito deve essere comunicato al lavoratore con un congruo preavviso affinché questi possa avere il tempo di presentare eventuali obiezioni.Può essere, invece, differito all'anno successivo solo nel caso in cui le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità.

A questa comunicazione generalmente il lavoratore risponde con una richiesta di autorizzazione del proprio piano ferie [fac simile (a), fac simile (b)]. 

Infine in occasione delle chiusura per ferie è sempre bene avvisare con un certo anticipo i propri clienti e/o fornitori, inoltrando loro una specifica comunicazione [fac simile (a), fac simile (b)] o esponendo un cartello sull'entrata dello studio o del negozio (fac simile).

Pubblicato il 23/07/2012    3 Commenti
Tags: piano ferie chiusura attività chiusura esercizio vacanze astensione lavoro
Documenti correlati



17765 - Redazione
05/08/2012 19:46
Danilo, ai sensi del D.lgs. n. 66/2003 il riposo settimanale deve essere concesso al lavoratore per un periodo pari ad almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni di lavoro, da cumulare con il riposo giornaliero. Tuttavia ci sono delle eccezioni, ad esempio nel caso di attività di lavoro a turni, quando il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire di un periodo di riposo giornaliero o settimanale al momento del passaggio da una squadra all’altra oppure nel caso di attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Va detto, inoltre, che i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse rispetto alla disciplina dettata dal D.lgs n.66/2003.

17762 - mariaGrazia
05/08/2012 12:32
non invio un commento, ma desidero fare un interrogazione: il giorno di riposo settimanale che cita l'art. 36 sarebbe un giorno della settimana che non sia la domenica ? o quel giorno é solo la domenica! altra interrogazione: questo vale sia per tutti i dipendenti privati e pubblici di qualsiasi settore lavorativo o ci sono delle differenze? e quali ? Ultima interrogazione: che senso ha mettere delle regole nei CCNL se poi si lascia che ogni azienda sia essa pubblica che privata faccia delle modifiche a suo piacimento ? E comunque sempre a sfavore del lavoratore !

17749 - DANILO PICCIOCCHI
02/08/2012 17:43
Mi chiamo Picciocchi Danilo, da 32 anni lavoro presso l'azienda ospedaliera del circolo di Varese con mansione di Tecnico di Radiologia Medica, essendo soggetto a reperibilità, sia notturne che diurne, vorrei gentilmente sapere quanti riposi settimanali mi aspettano, visto e considerato che 3 volte la settimana le reperibilità mi cadono proprio quando io dovrei essere di riposo...Questo vale anche per i miei colleghi. Inoltre se io vengo chiamato di notte alle 4 o alle 5 ho diritto al giorno successivo di riposo? Rimango in attesa di una vostra gradita e sollecita risposta, porgo a tutti voi i più sinceri saluti. Danilo Picciocchi


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.
Obbligatorio
Non verrà pubblicata