Fondo di Garanzia Inps: modulistica

La modulistica e le istruzioni necessarie per presentare la domanda al Fondo di Garanzia Inps, uno speciale fondo istituito con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR e delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi dai lavoratori quando il datore non è in grado di farlo perché fallito o dichiarato insolvente.

Fondo di Garanzia Inps: cos'è

Il Fondo di garanzia Inps si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest'ultimo nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, ossia delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

Il Trattamento di fine rapporto (TFR), regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.

I crediti di lavoro, invece, si riferiscono alle retribuzioni maturate dai lavoratori negli ultimi tre mesi di calendario. Queste sono le uniche mensilità che possono essere poste a carico del Fondo di garanzia Inps. Sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Sono invece escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell'INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Ai lavoratori devono essere corrisposti anche gli interessi, a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 

Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia INPS

La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

La legge distingue tra i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a tali procedure.

I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:

  • la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
  • l'accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro e l'apertura di una procedura concorsuale;
  • l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.

I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:

  • la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
  • l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
  • l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (il lavoratore deve esibire il verbale di pignoramento mobiliare negativo).

Il lavoratore deve anche dimostrare di aver tentato un pignoramento immobiliare e che l'iniziativa si è dimostrata impossibile o inutile. A tal fine deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evince che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza o che è titolare di beni immobili gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

Se il datore di lavoro risulta irreperibile all'indirizzo di residenza, è necessario - per l'intervento del Fondo - una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che accertati l'assenza del debitore.

Chi può fare domanda al Fondo di Garanzia INPS

Possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia Inps:

  • tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione del Fondo;
  • gli apprendisti;
  • i dirigenti di aziende industriali;
  • i soci delle cooperative di lavoro;
  • gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile);
  • i cessionari a titolo oneroso del TFR.

Domanda Fondo di Garanzia Inps: come inoltrarla

La domanda al Fondo di Garanzia Inps può essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell'Inps. Nel merito ricordiamo che dal 1° ottobre 2021 l'accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, dunque anche dell'Inps, è consentito solo attraverso credenziali SPID, CIE o CNS. Di conseguenza non è più consentito l'accesso ai servizi INPS con il PIN. 

Le domande possono essere presentate 

Alla domanda online occorre allegare una serie di documenti che variano in funzione dei casi specifici. Ad esempio se:

  • la domanda viene inoltrata dal legale è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e la delega per la presentazione (modello SR187);
  • siamo di fronte ad un caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare la copia autentica dello stato passivo esecutivo, la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione, il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale, la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione;
  • la domanda viene presentata dai cessionari del credito, questi dovranno allegare anche copia del contratto di cessione il modello SR131, nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario;
  • ecc.

Per una disamina più dettagliata dei singoli casi consigliamo di leggere la sezione che l'Inps riserva al Fondo di Garanzia Inps: www.inps.it/prestazioni-servizi/fondo-di-garanzia-del-tfr-e-dei-crediti-di-lavoro.

In questa scheda ci limitiamo a raccogliere la modulistica utile alla presentazione della domanda Fondo di Garanzia Inps.

Domanda Fondo di Garanzia Inps: quando presentarla

Questi i termini di presentazione della domanda Fondo di Garanzia Inps:

  • datore di lavoro assoggettato a fallimento o amministrazione straordinaria: la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo;
  • datore di lavoro assoggettato a liquidazione coatta amministrativa: la domanda può essere presentata dopo 30 giorni dal deposito dello stato passivo;
  • datore di lavoro ammesso alla procedura di concordato preventivo: la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione;
  • datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale: la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.

La domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia si prescrive nel termine di 5 anni. Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, il termine di prescrizione è di un anno.

L'Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.

Fondo di Garanzia Inps: modulistica

Di seguito la lista dei modelli che a seconda dei casi e delle circostanze vanno compilati ed allegati alla domanda:

  • modello SR30 Inps (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a cura degli eredi del lavoratore);
  • modello SR22 Inps (delega alla riscossione in favore di uno degli eredi del lavoratore);
  • modello SR53 Inps (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del lavoratore quando il datore non è assoggettabile a procedura concorsuale);
  • modello SR52 Inps (dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
  • modello SR54 Inps (dichiarazione sostitutiva del lavoratore in caso di comprovato rifiuto di compilazione del modello SR 52);
  • modello SR131 Inps (dichiarazione congiunta in caso di intervento del Fondo di Garanzia a favore del cessionario del credito);
  • modello SR187 Inps (delega alla presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia);
  • modello MV70 (identificazione finanziaria Area SEPA).
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