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Furto in albergo: come chiedere il risarcimento
E’ bene sapere che l’albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione per tutto quello che il cliente ha con sé in camera o più in generale all’interno dell’albergo, incluse le cose del cliente di cui l’albergatore assume la custodia al di fuori dell’albergo (art. 1783 C.C.). Quindi se in camera o in qualunque altra parte dell’albergo trovate cartelli del tipo “La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze … o di oggetti non lasciati in custodia.”, sappiate che sono avvisi ingannevoli e che di fatto non hanno alcun valore giuridico.
La responsabilità a carico dell’albergatore è limitata al valore dell’oggetto deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Naturalmente è necessario provare che il furto sia stato commesso e fornire prova del valore degli oggetti rubati (ad es. attraverso fatture, scontrini, garanzie o perizie nei casi in cui si tratti di oggetti antichi e di valore).
La responsabilità, invece, diventa illimitata (art. 1785-bis c.c.) qualora risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari (ad es. omessa vigilanza sulle chiavi delle camere).
E’ altresì illimitata nel caso in cui gli oggetti sottratti siano stati preventivamente consegnati al direttore dell'albergo affinché li custodisse in cassaforte oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come: -carte valori; -danaro contante; -oggetti di valore.
L’albergatore, tuttavia, può rifiutarsi di ricevere oggetti di valore eccessivo o di natura ingombrante o pericolosi quando le condizioni di gestione dell'albergo non glielo consentono.
Il cliente non potrà avvalersi del diritto al risarcimento se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denuncia il fatto all'albergatore con un ritardo ingiustificato. Questo il fac simile che potete utilizzare. Naturalmente vi consigliamo di sporgere denuncia anche alle forze dell'ordine locali. Se siete all’estero e il valore degli oggetti smarriti o deteriorati è consistente mettetevi in contatto con il consolato italiano.
L'albergatore, al contrario, non assume alcuna responsabilità quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono imputabili al cliente (lascia ad es. il portafoglio al bar o nella hall dell’albergo oppure si dimentica di chiudere la porta della propria camera), a forza maggiore (una rapina o un evento naturale come un’alluvione) o alla natura della cosa.
Questi principi sulle responsabilità si applicano non solo agli alberghi ma anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, ristoranti, ecc.
Pubblicato il 30/08/2010 4 CommentiTags: valige bagagli risarcimento hotel furto albergo preziosi
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