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I tempi di notifica del verbale: quando e come ricorrere

Nel caso in cui la violazione sia immediatamente contestata, la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale. A tale contestazione immediata, secondo l'art. 201 del CdS, deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'utilizzatore a titolo di noleggio o leasing, l'imprenditore per la violazione commessa dal rappresentante o dal  dipendente).

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità o che passa con il rosso, assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo nel caso di veicolo in sosta, rilevamento del superamento dei limiti di velocità tramite autovelox o transito in ZTL), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione (in precedenza il termine era di 150 gg.).

Il nuovo termine si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010, data in cui è entrata in vigore la Legge 120 del 29 luglio 2010.

E’ bene precisare che il termine di 90 giorni va computato dal giorno successivo (a quello dell'accertamento), fino al 90esimo giorno incluso. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.

Per i residenti all’estero tale termine è esteso a 360 giorni.

Dunque la notifica effettuata oltre i 90 giorni è da ritenersi inefficace. Per questo il destinatario del verbale di infrazione può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e chiederne l'annullamento.

Ma come si calcolano i 90 giorni?

Il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non è sempre il medesimo perché può variare a seconda dei casi specifici. L'ipotesi più frequente è quella secondo cui il termine decorre dalla data in cui è stata commessa l'infrazione. Ma non è sempre così.

Può capitare, infatti, che l'organo accertatore non sia nelle condizioni di conoscere immediatamente i dati dell'effettivo trasgressore oppure dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, il locatore o il noleggiatore).

Ciò accade ad esempio quando i dati anagrafici relativi all'effettivo proprietario del veicolo così come risultano al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o all'archivio nazionale dei veicoli immatricolati non sono aggiornati, perché non è stato annotato il cambio di proprietà o di residenza o perché sono stato trascritti in maniera errata la targa o le generalità del proprietario.

In questi casi la notifica deve essere fatta  entro 90 giorni dall'identificazione di tale soggetto, ossia  da quando l’organo accertatore é "posto in grado di provvedere alla sua identificazione", così come dispone l'art.201 c. 1 del C.d.S.

Così se il soggetto che riceve la notifica del verbale dichiara di non essere più il proprietario del veicolo incriminato (ad esempio perché il mezzo è stato nel frattempo venduto), l'organo accertatore può procedere a nuova notificazione.

La stessa cosa accade quando il proprietario del veicolo è una società di leasing o di noleggio. In questi casi l'organo accertatore ha 90 giorni per notificare il verbale al proprietario del mezzo (società di leasing o di noleggio), che poi comunicherà le generalità del conducente.

In tutti questi casi, dunque, il verbale viene notificato una seconda volta e il conteggio dei 90 giorni riparte nel momento in cui all’ufficio accertatore perviene la comunicazione sui dati dell’effettivo trasgressore.

Come si può vedere il termine per la notifica non sempre decorre dalla data dell'infrazione, ma più spesso dalla data del suo accertamento.

Ma ci sono altri casi in cui è ammessa una dilazione dei tempi di notifica. Ad esempio quando sia stato necessario ricostruire la dinamica dell'incidente stradale al fine di accertare l’infrazione ed identificare di conseguenza il trasgressore. 

E il termine di scadenza dei 90 gg. qual è?

A tal proposito va detto che per le multe notificate a mezzo posta, il termine coincide con il giorno in cui l'organo di polizia consegna materialmente il verbale all'ufficio postale (o agli uffici comunali preposti alla notifica) per effettuare la spedizione (o la consegna).

Questo giorno viene riportato sul verbale di accertamento con la dicitura "si attesta che il presente verbale è stato spedito in data …….". Ciò significa che il destinatario della contravvenzione potrebbe ricevere la raccomandata ben oltre i 90 giorni e la notifica ritenersi comunque valida ai fini della legge.

Ricordiamo che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

In conclusione, valutati tutti questi, qualora si abbia la certezza che il termine dei 90 gg. non è stato rispettato, allora si può presentare ricorso e chiedere l'annullamento del verbale, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.).

Il ricorso va inoltrato entro 60 giorni dalla notifica utilizzando questo fac simile.

In alternativa è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace.

Pubblicato il 15/09/2012    583 Commenti
Tags: telelaser tutor photored violazione cds notifica verbale prefetto multa autovelox infrazione cds ingiunzione pagamento contravvenzione codice strada giudice pace ricorso
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20639 - Redazione
17/01/2013 16:21
Mario, il ritardo di notifica (20 mesi), la presenza di errori formali sul verbale, ecc. pongono sicuramente le premesse per un ricorso. Prima di agire in tal senso potrebbe essere utile avere chiarimenti dal corpo di polizia municipale.

20634 - Mario
17/01/2013 15:10
Vorrei un consiglio. Circa 20 mesi fa ho subito un incidente mentro ero alla guida di una vettura non di mia proprietà e intervenne la polizia municipale. Si addivenne poi ad una constatazione amichevole con il proprietario dell'altra vettura che riconobbe il torto anche in relazione al fatto che stava guidando e parlando al telefono. Per cui il danno è stato completamente risarcito, al proprietario del veicolo che io guidavo. Ora ho ricevuto per posta ordinaria (ma ci sono errori sia nel mio cognome che per l'indirizzo) di un avviso di pagamento riferito ad un verbale che non mi è mai stato notificato relativo all'infrazione dell'art. 40 e 146 comma 8 del CDS, invitando a pagare entro i 15 giorni dal ricevimento della lettera (ma 15 giorni da quale data che non c'è nessun timbro postale??), avvertendomi che in difetto il debito verrà iscritto a ruolo. A me sembra che ci sono parecchie incongruenze e vorrei sapere che se questo documento ha validità o se si tratta di un semplice Bluff per fare cassa!! Grazie.

20623 - Redazione
17/01/2013 12:55
Elio, a quanto pare ci sono tutti gli estremmi per propore ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

20607 - Redazione
17/01/2013 10:13
Dario, se non ricorrono casi particolari come quelli esposti nell'articolo (variazione dei dati anagrafici relativi all'effettivo proprietario, leasing, noleggio, ecc.) allora può proporre ricorso.

20605 - Dario
17/01/2013 09:52
Buongiorno Vi chiedo un chiarimento riguardo un verbale di accertamento appena ricevuto. Multa rilevata il 26/07/2012 e verbalizzata il 30/07/12. Nella parte finale del verbale è indicato "consegnato a Poste Italiane il 21/12/2012 " Vi chiedo se vi sono le condizioni per procedere con il ricorso o meno Grazie, buona giornata.

20593 - Elio
16/01/2013 16:36
oggi è stata notificata a mezzo posta una multa a mia moglie, ma non è indicato ne' l'art. del C.d.S. violato ne' la descrizione della violazione. Inoltre l'allegato bollettino postale al posto dell'importo contiene degli asterischi, quindi non indica alcuna cifra da pagare. Nella causale invece viene indicato il n. e la data del verbale. Come devo comportarmi? Grazie e saluti.

20562 - Redazione
16/01/2013 10:11
Manolo, la data del 03/01/2013 è quella in cui l'organo di polizia ha consegnato materialmente il verbale all'ufficio postale per effettuare la spedizione. Quindi questo è il termine di scadenza. Il 90 giorni, invece, decorrono dal momento in cui l'organo stesso ha ricevuto dalla società di noleggio i dati relativi alla sua persona.

20558 - Manolo Montagna
15/01/2013 19:09
Buonasera, ieri mi è stata notificato un verbale dalla Polizia Municipale di Napoli per violazione dell'art. 7 comma 1 e 14 e cito: circolava su corsia riservata alla circolazione dei mezzi pubblici - documentazione fotografica relativa alla segnalazione n°.... del 26/06/2012 verbale già notificato , nei termini di legge, alla società di noleggio, si rinotifica al locatario ai sensi dell'art. ecc. In effetti il giorno 26 Giugno 2012 ero a Napoli per motivi di lavoro con un'auto a noleggio. Ciò che mi serve capire, leggendo il vostro I TEMPI DI NOTIFICA DEL VERBALE, alla domanda E il termine di scadenza dei 90 gg. qual è? la dicitura "si attesta che ilpresente verbale è stato spedito in data..." sul mio verbale non c'è, ma in alto a destra del verbale c'è la data del 03/01/2013. Ci possono essere le condizioni di superamento dei tempi di notifica? Devo contare i 90 gg dal 3 Gennaio? come posso capire la data di rinotifica del verbale?

20479 - Redazione
14/01/2013 15:11
Federico, può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

20478 - Federico
14/01/2013 15:07
Vi ringrazio innanzitutto per la celere risposta . Mi potreste indicare cosa fare o a chi rivolgermi per cercare di risolvere lo spiacevole coinvolgimento ?? Grazie Saluti


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