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Il contratto di lavoro a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato, regolamentato dal D. Lgs. n. 368/2001, integrato dalla Legge n. 133/2008, è un contratto di lavoro che presuppone una scadenza ad una data stabilita. Può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato. E’ ciò che accade ad esempio con le attività stagionali o quando si ha la necessità di sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
E’ vietata l’assunzione con contratti a termine:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
- per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
- per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza il contratto si considera a tempo indeterminato. Vi offriamo un fac simile di contratto a tempo determinato. Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non supera 12 giorni.
La legge non fissa limiti massimi di durata del contratto di lavoro (solo per i dirigenti è prevista una durata massima di 5 anni). La proroga è possibile solo per contratti di durata inferiore a tre anni, solo una volta e con indicazione delle ragioni. È altresì necessario il consenso del lavoratore ed è possibile solo se le mansioni che il lavoratore andrà a svolgere saranno le stesse del contratto originario. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni. Questo il fac simile da utilizzare per una lettera di proroga.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima mensilità. Alla scadenza del contratto, inoltre, il lavoratore ha diritto a un’indennità di fine rapporto (TFR) in proporzione alla durata del contratto.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al:
- 20% fino al decimo giorno successivo a quello della scadenza;
- 40% per ciascun giorno ulteriore a partire dall’undicesimo.
Se alla scadenza il lavoratore viene riassunto, sempre con contratto a termine, in un arco di tempo inferiore a 10 giorni (se il primo contratto aveva una durata inferiore a 6 mesi), o 20 giorni (se il primo contratto aveva una durata superiore a 6 mesi), il secondo contratto viene considerato a tempo indeterminato. Quando, invece, due contratti a tempo determinato si susseguono senza alcun giorno di interruzione tra la cessazione dell’uno e la stipula dell’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data della stipulazione del primo contratto. Questo è un fac simile di lettera tramutazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
L’assunzione con contratto a termine può comportare in taluni casi la perdita, la sospensione o la conservazione dello stato di disoccupazione.
Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere licenziato prima della scadenza del termine solo in presenza di una giusta causa e non di un giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (leggi "Il licenziamento: come e quando avviene").
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le mensilità mancanti dalla data del licenziamento alla scadenza naturale, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
Pubblicato il 13/09/2010 3 Commenti Foto: FlickrTags: lettera assunzione contratto stagionale tempo determinato lavoro termine contratto lavoro
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