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Il licenziamento: quando e come avviene

     
 
 
 
 

Il licenziamento del prestatore di lavoro può avvenire solo in presenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo" (art. 1 Legge n. 604/1966). Una definizione di "giusta causa" viene data dall’art. 2119 del Cod. Civ. allorché prevede che “le parti possono recedere dal contratto di lavoro (sia determinato che indeterminato) senza necessità di preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto”. Si fa riferimento in sostanza a comportamenti da parte del prestatore di lavoro che determinano il venir meno della fiducia posta alla base del rapporto di lavoro: rissa nei luoghi di lavoro, offese, minacce ed insubordinazione nei confronti dei colleghi o del datore di lavoro, sottrazione di documentazione riservata, ecc.

In presenza di una "giusta causa" il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso e di corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso.

Questo un fac simile di lettera di licenziamento per giusta causa.

L’art. 3 della legge n. 604/1966 stabilisce, inoltre, che il licenziamento può essere intimato per un giustificato motivo soggettivo, che ricorre quando sussiste un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (assenze ingiustificate, ecc.), oppure in presenza di un giustificato motivo oggettivo, ossia per fatti inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (fallimento dell’azienda, cessazione dell’attività, l’affidamento all’esterno di alcune mansioni prima svolte in azienda o la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere certe mansioni, ecc.). Ecco un fac simile di lettera di licenziamento per giustificato motivo.

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al prestatore. I termini di preavviso sono sanciti dai vari CCNL- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e variano in relazione alle qualifiche e all’anzianità dei lavoratori.

L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Indipendentemente dalle motivazioni il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta. Il licenziamento produce i suoi effetti solamente quando arriva a conoscenza del lavoratore.

Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza comunicare la decisione per iscritto e senza specificarne le motivazioni solo nei confronti di (L. n. 108/1990):

  • lavoratori domestici;
  • lavoratori assunti in prova;
  • dirigenti;
  • coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile.

Pubblicato il 05/02/2012
Tags: giustificato motivo giusta causa perdita lavoro licenziamento
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