Modello EAS editabile

- Ultimo aggiornamento: 09/12/2022
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Descrizione

Il modello EAS deve essere compilato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate dagli enti associativi privati che intendono non assoggettare ad imposizione fiscale le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti.

Modello EAS: a cosa serve

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni assistenziali, di categoria, religiose, sindacali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale ecc. non sono imponibili (art. 30, comma 1 D.L. n° 185 del 29.11.2008).

Ciò a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS.

In particolare il modello EAS deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il suo mancato invio equivale a dichiararsi ente commerciale.

Lo stesso modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza si raccomanda di inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione "Perdita dei requisiti".

Chi non deve presentare il modello EAS

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Tags:  associazionismo agenzia entrate

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