Iva per cassa: come esercitare l'opzione
Forse non tutti sanno che dal 1 dicembre 2012 è entrato in vigore il nuovo regime per la liquidazione dell'IVA che consente ad imprese e lavoratori autonomi di versare l'imposta solo nel momento in cui viene effettivamente pagata (art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).
Il regime di IVA per cassa si applica entro il limite di fatturato di 2 milioni di euro all’anno, anche se su questo punto si attende il pronunciamento dell'Unione europea visto che il volume d'affari fissato a livello comunitario è di 500.000 euro.
L'IVA per cassa, inoltre, si applica solo per le operazioni verso altri titolari di partite Iva e non verso i privati consumatori.
Per applicare il nuovo regime occorrerà comunicarla nella prima dichiarazione IVA successiva all'esercizio dell'opzione, da intendersi come quella relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente.
Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse la seguente annotazione:
“Operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”.
L'opzione vincola il contribuente all'applicazione almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia di fatturato (2 milioni), che comporta la cessazione automatica del regime. Dopo i tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell'opzione.