
Con sentenza n° 233/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato che la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), introdotta dal Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e dal Regolamento attuativo D.P.R. 158/99, è un’entrata di natura tributaria e non una “tariffa”. Da ciò ne è derivata la non applicabilità del regime IVA alle richieste di pagamento emesse da quei comuni che hanno già adottato il regime tariffario per la copertura dei costi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione della TARSU.
Una sentenza questa che di fatto autorizza tutti coloro che sono residenti nei comuni dove si è passati da tempo dalla Tarsu alla “T.I.A.” a chiedere il rimborso dell’IVA versata e non dovuta.
Per far questo è importante innanzitutto disporre di tutte le fatture pagate a partire dall’anno in cui il proprio comune è passato dalla tassa (Tarsu) alla TIA, accertandosi che nelle relative bollette sia stata effettivamente addebitata l’Iva. Verificato questo occorre richiedere alla società di gestione del servizio la sospensione dalla prossima bolletta utile dell’applicazione dell’Iva (10%) e il rimborso dell’Iva versata e non dovuta. Questo il fac simile che potete utilizzare. Per quanto detto non è possibile avanzare analoga richiesta in quei comuni in cui si applica ancora la Tarsu, proprio perché sulla vecchia tassa l’Iva non è applicata.
Pubblicato il 09/02/2012 1 Commenti