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L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltretrattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di naturamotoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
In presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all’agevolazione, quando non ci si vuol privare dell’originale o quando quest’ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati, è possibile produrre un’
autocertificazione.
Pubblicato il 09/02/2012
Tags:
beneficio
informatica
agevolazione
disabile
sussidio
handicap
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