Contestazione lavori edili: fac simile WORD

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DOC   Diffida al costruttore per vizi non gravi dell'immobile
DOC   Diffida al costruttore per vizi gravi dell'immobile
DOC   Diffida al costruttore per vizi dell'immobile durante i lavori
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In questa scheda rendiamo disponibili in formato editabile alcuni fac simile di lettera contestazione lavori edili non eseguiti a regola d'arte. Sono modelli con cui il neo-proprietario dell'immobile può diffidare l'impresa di costruzione nel caso in cui si accorgesse, nel corso dei lavori o subito dopo la consegna, che la casa presenta vizi e difetti. Se la casa non viene acquistata direttamente dal costruttore, il compratore può utilizzare - in presenza di gravi difetti - questa lettera denuncia vizi occulti immobile

Contestazione lavori edili: prescrizione

Con la consegna della casa o dell'appartamento la disciplina distingue le difformità e i vizi c.d. "non gravi" (art. 1667 c.c.) da quelli "gravi" (art. 1669 c.c.).

La differenza è sostanziale poiché nel primo caso l'azione contro l'appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell'opera, mentre nel secondo caso l'appaltatore è tenuto a prestare la sua garanzia per un periodo di 10 anni.

Contestazione vizi e difetti non gravi

vizi non gravi (art. 1667 c.c.) sono ad esempio un battiscopa che non tiene, una porta i cui battenti non collimano perfettamente, un rubinetto che perde, delle piastrelle rotte, una serratura che non chiude, alcune finiture esterne non completate, un vetro della finestra segnato, la caldaia che non si accende e così via.

Di fronte a difetti di questo tipo, per tentare di evitare la causa in tribunale, il proprietario/committente può agire a tutela dei propri interessi, senza compromettere la possibilità di un eventuale ricorso alle vie legali qualora il tentativo non abbia buon fine, semplicemente compilando il fac simile lettera contestazione lavori edili disponibile in questa scheda.

La denuncia dei vizi e delle difformità va inoltrata all'appaltatore entro 60 giorni dalla loro scoperta. L'azione contro l'appaltatore si prescrive - come detto - in 2 anni dal giorno della consegna dell'immobile.

Con la denuncia il committente e proprietario dell'immobile può chiedere all'appaltatore che

  • i difetti siano eliminati a sue spese oppure
  • sia proporzionalmente ridotto il prezzo pattuito, oltre che l’eventuale risarcimento del danno nel caso di colpa di quest'ultimo.

Contestazione vizi e difetti gravi

vizi gravi (art. 1669 c.c.) sono invece quei difetti di costruzione che limitano o pregiudicano in modo grave il normale godimento e/o la funzionabilità e/o l’abitabilità della casa o dell’appartamento, con pericolo per la sua durata e conservazione (ad esempio la presenza di infiltrazioni d’acqua piovana, di fessurazioni lungo le pareti portanti o nei solai dovute ad assestamenti non previsti in sede di calcolo strutturale o peggio ancora a cedimenti, al mancato rispetto della direttiva CE sui prodotti da costruzione, ecc.).

In tutti questi casi il proprietario/committente deve denunciare i difetti entro 1 anno dalla loro scoperta, chiedendo di all'appaltatore di provvedere alle necessarie riparazioni entro un congruo termine. In questo caso il committente può utilizzare la denuncia vizi appalto fac simile che abbiamo reso disponibile per casi di questo tipo.

Ricordiamo che per vizi o difetti gravi la responsabilità del costruttore si estende per un periodo di 10 anni dal completamento dell'opera.

Contestazione vizi o difformità accertati nel corso dei lavori

Il proprietario/committente ha diritto di effettuare controlli anche durante lo svolgimento dei lavori (art. 1662 c.c.). Per cui qualora dovesse accertare che la loro esecuzione non procede a regola d'arte oppure secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto (ad es. è stata collocata una pavimentazione diversa da quella pattuita o la pavimentazione è stata posata con fughe disallineate e di misura variabile, nei bagni è stata installata una rubinetteria di marca e tipo diversi da quelli indicati in capitolato, ecc.), può scrivere una lettera al costruttore nella quale si fissa un congruo termine di tempo entro il quale l’appaltatore dovrà effettuare i necessari interventi.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intende risolto, salvo il diritto del proprietario/committente a chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora invece il committente riscontrasse un significativo ritardo nella esecuzione dei lavori, magari non dovuto a circostanze impreviste o a cause di forza maggiore, potrebbe sollecitare l'appaltatore attraverso questa

Come inviare la lettera contestazione lavori edili non eseguiti a regola d'arte

Diciamo innanzitutto che la lettera risulta già preimpostata per cui non occorre far altro che riportare:

  • il nome del committente/proprietario dell'edifico;
  • il nome dell'impresa edile;
  • l'indirizzo dell'edificio o dell'appartamento;
  • il difetto o vizio riscontrato.

Dopo averla sottoscritta non resta che trasmetterla tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Allegare eventualmente foto e/o relazioni tecniche.

Tags:  risoluzione controversie inadempimento contrattuale risarcimento danni

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