La dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.)

        
 

La dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) è un presupposto essenziale e inderogabile per acquisire lo status di disoccupato ed in particolare per il riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito (Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441). Con questa dichiarazione il lavoratore disoccupato o inoccupato manifesta la sua disponibilità ad accettare un percorso di riqualificazione professionale tramite corsi di formazione, oppure una congrua proposta di lavoro.

La nuova proposta di lavoro è considerata congrua se:
- prevede un inquadramento retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- il luogo di lavoro (o la location dove si svolge la formazione) si trova a meno di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

In caso di rifiuto di sottoscrivere la D.I.D. ovvero, una volta sottoscritta, il lavoratore rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, il lavoratore perde lo status di disoccupato ed in particolare, se destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

L'obbligo di accettare il nuovo lavoro o la formazione non si applica nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.

Dunque, in caso di disoccupazione a seguito di Cig, mobilità, licenziamento, il lavoratore dovrà:

- presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (modello D.I.D.) al datore di lavoro il quale dovrà trattenere presso di sé i modelli firmati dai lavoratori e dichiarare tale situazione nell'ambito del modello IG15/deroga (telematicamente);
- presentarsi al Centro per l'impiego competente per domicilio entro 7 giorni dalla sospensione per la presa in carico;
- aderire alle iniziative di politica attiva al fine della riqualificazione professionale vale a dire: percorsi di orientamento individuali e/o di gruppo e percorsi formativi.

In caso di disoccupazione intesa come inoccupazione, il lavoratore immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa, e iscritto nell'elenco anagrafico del suo Centro Impiego di competenza, dovrà unicamente recarsi presso il Centro Impiego e procedere alla compilazione e alla firma del modulo predisposto.

Pubblicato il 12/09/2011
Tags: inoccupato reinserimento lavorativo cassa integrazione riqualificazione professionale cig dichiarazione did mobilità disoccupato licenziamento
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