
Poiché con l’emissione della fattura sorge per l’imprenditore o per il professionista l’obbligo di liquidare l’Iva all’Erario, indipendentemente dal suo effettivo pagamento, è prassi emettere un documento di addebito non rilevante ai fini IVA (“fattura pro-forma” o “avviso di parcella”). Lo scopo è di informare il cliente sull’ammontare dei corrispettivi da saldare e quindi di rinviare l’emissione della fattura vera e propria al momento dell’incasso delle somme pattuite.
Moduli.it vi offre un fac simile di fattura pro-forma.
Se un’operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla sua registrazione, viene meno in tutto o in parte, o diminuisce l’imponibile o l’Iva relativa, il cedente del bene o il prestatore del servizio può effettuare una variazione in diminuzione attraverso l’emissione di una nota di accredito.
C’è da precisare che le note di accredito sono possibili solo in presenza di determinate circostanze (dichiarazione di nullità del contratto, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente). Non sono possibili per altri motivi (ad es. per mancato pagamento anche parziale di una fornitura). La nota di accredito, che assume generalmente lo stesso aspetto di una fattura, deve essere numerata e contenere l'indicazione della variazione e i dati identificativi della fattura originaria. Va emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione (spedizione della merce o prestazione del servizio) alla quale la variazione stessa si riferisce.
Moduli.it vi offre un paio di modelli di nota di accredito: fac simile (a); fac simile (b).
Nell’ipotesi in cui, successivamente all’emissione della fattura o alla sua registrazione, aumenta l’imponibile ai fini Iva dell’operazione o la relativa imposta per qualsiasi motivo, il cedente o prestatore deve emettere un’apposita fattura integrativa (nota di addebito).
Pubblicato il 07/02/2012