La mediazione: cos'è e chi la esercita
Allo scopo di evitare i lunghissimi tempi della giustizia ordinaria in caso di liti è stato introdotto, con il D. Lgs. 28/2010, l'istituto giuridico della mediazione in materia civile e commerciale. L'obiettivo è appunto quello di disincentivare il ricorso in tribunale e quindi ridurre progressivamente l'arretrato che grava sulla giustizia italiana.
Si tratta, in sintesi, di un'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
A tal scopo è stato istituito un apposito registro tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero. Organismi di mediazione possono essere istituiti ed iscritti a tale Registro, a semplice domanda, dalle Camere di Commercio, dai consigli degli ordini degli avvocati e dai consigli degli ordini professionali (per quest’ultimi relativamente alle materie di loro competenza):
Tali organismi devono dimostrare di avere capacità finanziaria e organizzativa ed essere in grado di fornire le più ampie garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, mentre soci, associati, amministratori o rappresentanti devono dimostrare di possedere requisiti di professionalità e di onorabilità.
Da tener presente che i mediatori possono essere iscritti nel registro solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero.
Questo la domanda di iscrizione all’elenco degli enti di formazione.
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della Giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della Giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Pubblicato il 26/02/2011Tags: accordo amichevole mediazione commerciale mediazione civile risoluzione controversie giustizia conciliazione
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