
Ogni lavoratore ha la facoltà di recedere dal contratto di lavoro stipulato con il datore comunicando semplicemente le proprie dimissioni. Fino a poco tempo fa, infatti, la legge poneva l’obbligo in capo al lavoratore di utilizzare appositi modelli ministeriali e di servirsi della procedura telematica. Successivamente il decreto legge n°112 del 25 giugno 2008 ha abolito tale obbligo, per cui oggi il lavoratore che decide di dimettersi può farlo semplicemente attraverso una lettera di licenziamento da lui sottoscritta. Non occorre che il lavoratore fornisca alcuna motivazione esplicita.
Il lavoratore che recede tuttavia deve rispettare un periodo di preavviso affinché il datore di lavoro possa trovare un sostituto adeguato senza recare pregiudizio all’azienda. Naturalmente lo stesso obbligo vige per il datore di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro.
Vi offriamo un fac simile di lettera di dimissioni con preavviso.
La lettera di dimissioni va consegnata al datore di lavoro e/o al responsabile dell'ufficio personale.
Se il lavoratore dipendente non intende rispettare il periodo di preavviso, può comunque dimettersi in qualsiasi momento ma il datore ha il diritto di trattenergli in busta paga l'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione equivalente alle giornate non lavorate. Più opportuno per il lavoratore chiedere in questi casi al datore l’esonero dal preavviso.
Questo il fac simile di lettera di dimissioni con esonero dal preavviso.
I termini di preavviso e le rispettive indennità sono sanciti dai vari CCNL- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e variano in relazione alle qualifiche e all’anzianità dei lavoratori.
In un solo caso il lavoratore che si dimette non deve dare il preavviso e ha addirittura diritto a chiederne l'indennità sostitutiva, a carico del datore di lavoro, e precisamente quando si è verificato un motivo definito di “giusta causa” (mancata osservanza delle norme di sicurezza, mancato o ritardato pagamento dello stipendio o dei contributi, comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro, ecc.). L' art. 2119 del Codice Civile prevede, infatti, che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.
Vi offriamo un fac simile di lettera di dimissioni per giusta causa.
Infine per quanto riguarda le dimissioni durante il periodo di prova, l’art. 2096 cod. civ., comma 3, stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”. Questi il fac simile di lettera di dimissioni dal rapporto in prova.
Con la risoluzione del rapporto il datore è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda professionale o anagrafica, la copia del modello CUD, il prospetto di liquidazione del T.F.R. e i certificati o titoli di studio, nel caso in cui siano stati richiesti all'atto dell'assunzione.
Pubblicato il 05/02/2012 1 Commenti Foto: Flickr