Dimissioni del lavoratore: moduli e procedura

Ogni lavoratore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di lavoro stipulato con il proprio datore semplicemente predisponendo ed inviando una lettera di dimissioni. Non occorre che il lavoratore fornisca alcuna motivazione esplicita, anche se è necessario che rispetti un termine di preavviso determinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Occorre premettere che il Decreto Legislativo 151/2015 ha rivoluzionato l’invio delle classiche dimissioni. Dal 12 marzo 2016, infatti, esse potranno essere inoltrate al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente solo ed esclusivamente tramite procedura telematica. L’invio delle dimissioni telematiche, tuttavia, potrà avvenire ad opera del singolo lavoratore o per il tramite dei soggetti abilitati.

Dimissioni con preavviso

Come detto il lavoratore che comunica le propri dimissioni deve rispettare un periodo di preavviso affinché il datore di lavoro possa trovare un sostituto adeguato senza recare pregiudizio all’azienda. Naturalmente lo stesso obbligo vige per il datore di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro. Ti offriamo un

La lettera di dimissioni va consegnata al datore di lavoro e/o al responsabile dell'ufficio personale.

Dimissioni senza preavviso

Se il lavoratore dipendente non intende rispettare il periodo di preavviso, può comunque dimettersi in qualsiasi momento, ma il datore ha il diritto di trattenergli in busta paga l'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione equivalente alle giornate non lavorate. Più opportuno per il lavoratore chiedere in questi casi al datore l’esonero dal preavviso. Questo il

Come detto i termini di preavviso e le rispettive indennità sono sanciti dai vari CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e variano in relazione alle qualifiche e all’anzianità dei lavoratori.

Dimissioni per giusta causa

In un solo caso il lavoratore che si dimette non deve dare il preavviso e ha addirittura diritto a chiederne l'indennità sostitutiva, a carico del datore di lavoro, e precisamente quando si è verificato un motivo definito di “giusta causa” (mancata osservanza delle norme di sicurezza, mancato o ritardato pagamento dello stipendio o dei contributi, comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro, mobbing, ecc.). L'art. 2119 del Codice Civile prevede, infatti,  che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda. Ti offriamo un

Dimissione nel periodo di prova

Infine per quanto riguarda le dimissioni durante il periodo di prova, l’art. 2096 cod. civ., comma 3, stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”. Questo il

Effetti delle dimissioni

Con la risoluzione del rapporto il datore è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda professionale o anagrafica, la copia del modello CUD, il prospetto di liquidazione del T.F.R. e i certificati o titoli di studio, nel caso in cui siano stati richiesti all'atto dell'assunzione.

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49898 - Redazione
10/07/2017
Youssef, francamente ci sembra prematuro parlare di dimmissioni per giusta causa.

49891 - youssef
10/07/2017
Salve, ho un contratto a tempo determinato con scadenza 31/12/2017 al momento sono in malattia a causa di trauma al polso destro e non ho ricevuto lo stipendio di Giugno. La mia domanda: posso dare le dimissioni e se così facendo dovrà pagare la penale? Posso richiedere l'indennita di disoccupazione a causa del dimissioni per giusta causa?

47356 - simona
13/11/2016
Salve, ho un contratto a tempo determinato con scadenza 31-12--al momento sono in malattia a causa di tamponamento, la mia domanda e se posso dare le dimissioni e se cosi facendo dovrò pagare la penale. Grazie

45715 - REdazione
19/05/2016
Alesandro, secondo la legge non aver ricevuto un solo stipendio non è una condizione sufficiente ai fini del riconoscimento delle "dimissioni per giusta causa" (il saldo di febbraio non può considerarsi al pari di una mensilità).

45713 - Alessandro
19/05/2016
Buongiorno, ho un problema sono assunto come operaio da 3 anni e da gennaio 2016 il mio datore di lavoro ha grosse difficoltà a pagare gli stipendi. L'ultimo saldo dello stipendi è quello di Febbraio dopo di chè ha effettuato un piccolo bonifico relativo al mese di marzo 2016 ma non abbiamo ancora il saldo. Vorrei sapere se posso dare le dimissioni per giusta causa per poter accedere alla disoccupazione? I sindacati mi dicono che non posso avere la disoccupazione perche servono 2 mesi di mancato pagamento, ma io mi chiedo il mancato saldo dello stipendio è mancato pagamento? A chi posso rivolgermi? Grazie

45673 - Federico Simeoni
17/05/2016
Salve, il periodo di prova del mio contratto a tempo determinato è scaduto, ma vorrei andare via comunque al più presto prima della scadenza del contratto, come posso fare?

44845 - Mihaela
30/03/2016
Buongiorno, mi serve una lettera per rifiutare il nuovo contratto di lavoro perchè mi hanno dimezzato le ore con la nuova impresa che e' subentrata. Grazie.

44036 - Sara
04/02/2016
Buongiorno, Avrei bisogno di avere un modello di lettera di dimissioni dopo maternità facoltativa entro l'anno di vita del bambino (in cui non devo dare il Preavviso). Una domanda inoltre devo prima far validare le dimissioni dell'ispettorato del lavoro o prima farle firmare dal mio datore di lavoro? E in ultimo devo farlo prima della scadenza dei giorni di maternità? Grazie mille

44022 - Asja
03/02/2016
Buonasera, ho un grosso dubbio. Ho dato le dimissioni il 29 gennaio 2016 con 40 giorni di preavviso. Ultimo giorno di lavoro previsto è il 25 marzo. Mi hanno detto che non basta questa comunicazione scritta e che il 12 marzo dovrò fare la comunicazione anche online o tramite sindacato poiché entra in vigore la nuova legge. La domanda è: dando le dimissioni prima della legge, non vige procedura precedente? Inoltre comunicando il 12 marzo come data ufficiale non risulterebbero poi solo 2 settimane di preavviso fino al 25 marzo? (devo dare un mese di preavviso). Spero di essermi spiegata bene, purtroppo ricado a cavallo di due leggi. Grazie.

43607 - Redazione
14/01/2016
Francesco, può richiedere l'indennità di disoccupazione se è stato regolarmente assunto e se è il suo datore di lavoro a licenziarla; in caso di dimissioni, invece, non le spetterebbe nulla.


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