
Per vendita sottocosto s'intende "la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati" (D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218).
Le vendite sottocosto rientrano nelle vendite straordinarie effettuate dall’esercente dettagliante; la normativa sul sottocosto non si applica agli esercenti il commercio su aree pubbliche e agli esercenti il commercio all’ingrosso.
Non si applica altresì a chi esercita le forme speciali di vendita quali: spacci interni, vendita per corrispondenza, su catalogo, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita tramite internet, vendita presso il domicilio dei consumatori e vendita tramite apparecchi automatici.
Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio (questo il modulo) e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l’altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno.
Il Ministero dell’Industria ha specificato che, ai fini del computo dei giorni, sono da escludersi i periodi di chiusura dell’esercizio commerciale (le domeniche, le festività e, ove previste dal Comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanale).
È consentito effettuare la vendita sottocosto:
a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:
- ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- apertura di un nuovo esercizio commerciale;
- avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
- modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
Questa tipologia di vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna preventiva comunicazione.
Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita;
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
Le violazioni di tali disposizioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 3.098,74. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Pubblicato il 07/02/2012