Mutuo: niente penali per l'estinzione anticipata

        
 

Grazie al decreto Bersani bis, chi ha la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio mutuo (totalmente ma anche parzialmente) acceso dopo il 2 febbraio 2007 non è soggetto al pagamento di alcuna penale. Le nuove regole valgono per contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (2/2/2007) per i mutui prima casa stipulati con le banche, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3/4/2007) per i mutui stipulati per l' acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività ecomonico/professionale.

Sul portale Moduli.it trovate il modello di richiesta di estinzione anticipata totale o parziale di un mutuo immobiliare e la relativa dichiarazione sostitutiva.

Riguardo i mutui stipulati prima del 2/2/07 o del 3/4/07, le banche -ovvero l'Abi- e le associazioni di consumatori facenti parte del CNCU hanno sottoscritto, in data 2 Maggio 2007, un accordo che fissa penali piu' eque.

Questi i nuovi tetti massimi delle penali.

A) Mutuo a Tasso Variabile: - 0,50 % penale soglia - 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo - 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

B) Mutuo a Tasso Fisso stipulato prima del 2001 - 0,50 % penale soglia - 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo - 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

B1) Mutuo a Tasso Fisso stipulato dal 2001 - 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo - 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo - 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo - 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

D) Mutuo a Tasso Misto stipulato prima del 2001 - 0,50 % penale soglia - 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo - 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

E) Mutuo a tasso misto stipulato dal 2001

E1) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche pari o inferiori ai due anni - 0,50 % penale soglia - 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo - 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

E2) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche superiori ai due anni

E2A) se al momento dell'estinzione anticipata il mutuo è a tasso variabile - 0,50 % penale soglia - 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo - 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

E2B) se al momento dell'estinzione anticipata il mutuo è a tasso fisso - 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo - 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo - 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo - 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

Il periodo di ammortamento da considerare (ai fini dell'applicazione delle misure massime delle penali 1,90 e 1,50) è circoscritta alla parte dello stesso regolata a tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

Nel caso in cui il contratto di mutuo preveda penali pari o inferiori alle misure massime stabilite dall'accordo, bisognerà applicare le seguenti riduzioni (clausole di salvaguardia): Mutui a tasso variabile / mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001: riduzione 0,20 % Mutui a tasso fisso stipulati dal 2001: - se la penale contrattuale è pari o superiore a 1,25 %: riduzione 0,20 % - se la penale contrattuale è inferiore a 1,25 %: riduzione 0,15 %

Tutte le riduzioni possono portare la penale al limite dello 0%

Pubblicato il 23/04/2010
Tags: mutuatario mutuo ipotecario penali bersani finanziamento prestito ristrutturazione banca
Documenti correlati

Lascia un commento
Obbligatorio
Non verrà pubblicata