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Prestiti per famiglie con nuovi nati

     
 
 
 
 

Questa misura di aiuto alle famiglie consiste nella concessione di prestiti ad un tasso agevolato alle famiglie con un figlio nato o adottato nel 2010. Per garantire questi prestiti l'ABI e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno siglato un Protocollo d'intesa che ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia. Le garanzie sono rilasciate a copertura del 50% dei finanziamenti erogati; entro il limite del 20% della disponibilità iniziale del fondo, la garanzia è elevata al 75%, per i richiedenti che hanno un indicatore Isee non superiore a 15.000 €.

I finanziamenti ammissibili alla garanzia hanno un importo massimo per nuovo nato pari a 5.000 € e una durata massima pari a 5 anni. II finanziamento concesso può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa.

Per richiedere il prestito basta andare in una delle banche aderenti all'iniziativa e compilare il modulo per autocertificare il diritto al prestito agevolato.

L'elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito www.fondonuovinati.it e sul sito www.abi.it.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2011 per i nati nel 2010.

Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.  In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto. Alla domanda occorre allegare il certificato di una struttura sanitaria pubblica che attesti la patologia sofferta.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

È possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

Questo lo schema di convenzione tipo che le banche interessate ad aderire devono sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa invece la scheda che raccoglie i dati dell'istituto di credito/intermediario finanziario aderente alla convenzione.

Pubblicato il 07/02/2012
Tags: garanzie bonus bebè nuovi nati finanziamenti prestiti credito
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