Quando richiedere l'assegno integrativo

        
 

Il lavoratore che, nel corso della percezione dell’indennità di mobilità ordinaria, accetti una offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, comportante un inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza svolte presso l’azienda che lo ha licenziato e collocato in mobilità, ha diritto di richiedere all’INPS un assegno integrativo di importo pari alla differenza fra i due livelli retributivi previsti dal CCNL.

Questo il modello di domanda da compilare e presentare all’Inps.

L’assegno integrativo non potrà avere un importo superiore a quello dell’indennità di mobilità. L’assegno potrà essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non superiore al periodo residuo di indennità di mobilità.

La prestazione viene pagata direttamente dall’INPS tramite assegno circolare o accredito su conto corrente.

Pubblicato il 26/12/2011
Tags: integrazione salariale SR91 lavoratore mobilità assegno integrativo
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