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Reclamo per servizi telefonici non richiesti
A quanti hanno trovato in bolletta addebiti per servizi mai richiesti (es. piani per la fonia voce, segreteria telefonica, ecc.), legati sia alla rete sia fissa che mobile oppure alla linea adsl, consigliamo di: a) pagare la bolletta utilizzando un nuovo bollettino postale escludendo il costo del servizio contestato; b) inviare alla compagnia telefonica, entro la data di scadenza della bolletta, una lettera di reclamo contestando l’addebito in fattura e chiedendo l’immediata disattivazione del servizio. Questo il fac simile da utilizzare. Allegate quindi alla lettera la fotocopia della carta d’identità, la fattura el’eventuale pagamento parziale della fattura contestata.
Nella maggior parte dei casi tali attivazioni sono generate dall'attività dei call center su mandato dei gestori telefonici. A tal proposito si consiglia di non dare mai la propria adesione alla richiesta del call-center di registrare la telefonata, perché potrebbe essere utilizzata a proprio sfavore.
Chi lo desiderasse può informare l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) utilizzando l’apposito Modello D (leggi a tal proposito “Il nuovo modello D per denunce e segnalazioni in materia di telecomunicazioni”). Si ricorda tuttavia che la denuncia inoltrata all’Agcom non rappresenta una richiesta di apertura di contenzioso nei confronti del gestore telefonico; questo significa che l’Agcom può eventualmente sanzionare la compagnia, ma non può intervenire per risolvere la controversia tra consumatore e gestore.
Qualora il reclamo inoltrato non sortisca alcun effetto, si può agire in giudizio nei confronti dell’operatore telefonico, ma si è tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione. L'istanza può essere inoltrata mediante la compilazione del Formulario UG.
Se in sede di conciliazione si trova un accordo, viene redatto un verbale che ha valore di contratto di transazione tra le parti, le quali sono obbligate a rispettarlo.
Dopo 30 giorni senza che sia stata fissata un’udienza dal Corecom, oppure se non c’è accordo o una delle due parti non si presenta, ci si può rivolgere al Giudice di Pace competente per il territorio (consegnare due fotocopie di tutta la documentazione, compresa la raccomandata inviata al Corecom).
In alternativa si può presentare ricorso entro tre mesi (Delibera n. 597/11/CONS) dalla conclusione del procedimento all’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom), attraverso il Formulario GU14.
Pubblicato il 14/11/2011 7 CommentiTags: servizi fantasma reclamo servizi telefonici gestore telefonico contestazione addebiti servizi non richiesti
- Contestazione per servizi telefonici non richiesti
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