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Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

     
 
 
 
 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi può essere esercitato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi, da chiunque dimostri di avere un "interesse giuridicamente rilevante". Il diritto di accesso si esercita di norma in via informale tramite richiesta anche verbale all'ufficio che detiene il documento. L'accesso in via informale avviene quando è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o alla sua riproduzione. Anche in caso di richiesta verbale sarà cura dell'ufficio provvedere alla verifica dell'identità del richiedente e compilare apposito verbale di accesso di cui una copia sarà consegnata al richiedente e l'originale trattenuto nell'archivio delle richieste di accesso dell'ufficio. Qualora non sia possibile provvedere in via informale, l'interessato dovrà presentare formale richiesta scritta. A tal fine è possibile utilizzare l’apposito modulo.

Cosa si può chiedere

Ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.  I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla PA e che concernano  attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale  pubblica o privata. inizio pagina

Cosa non si può chiedere

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti: 1. i documenti coperti da segreto  di  Stato o da divieto di divulgazione  previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale 2. i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi 3. la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione 4. i documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi 5. i documenti  individuati con deliberazione del  Comune di cui sia stato vietato l’accesso con provvedimento 6. i documenti oggetto di sequestro giudiziario  e detenuti dal Comune 7. i documenti richiesti  per  categorie generali, la cui conoscenza sia  rivolta  ad un controllo generalizzato dell’operato del  Comune. 8. i documenti  che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa,  quando riguardino diritti inviolabili  e  garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso  a questi documenti   quando siano strettamente indispensabili   alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale,  nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.

Pubblicato il 09/02/2012
Tags: accesso atti amministrativi burocrazia semplificazione trasparenza 241
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