
Qualche settimana fa abbiamo dedicato un articolo sulle garanzie che tutelano il consumatore nel caso di acquisto di prodotti difettosi e quindi sul diritto che il consumatore ha di chiedere al venditore la riparazione o sostituzione del prodotto, una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Ma forse non tutti sanno che il consumatore che ha sofferto un danno causato dal difetto di un prodotto acquistato ha diritto anche al risarcimento.
Per far ciò il consumatore ha tempo 3 anni dal momento in cui è venuto a conoscenza del danno, del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile; in ogni caso il suo diritto si estingue dopo 10 anni dal giorno in cui il prodotto difettoso è stato commercializzato.
L'art. 114 del D.Lgs 206/05 individua nel produttore il responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto. Quando il produttore o importatore non sia individuato, il consumatore deve richiedere per iscritto al venditore di conoscere l’identità e il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto: se il venditore non comunica questi dati entro tre mesi, egli viene considerato responsabile del danno.
Questo il fac simile di richiesta di risarcimento che potete utilizzare.
Il consumatore deve dimostrare:
1) il danno Per essere risarcibile, esso deve riguardare: - la morte o lesioni personali - la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché destinato all’uso privato del consumatore. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di € 387,00 (trecentottantasette).
2) il difetto del prodotto Un prodotto si considera difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare tenuto conto di tutte le circostanze, quali presentazione, caratteristiche, avvertenze, destinazione, momento della commercializzazione, sicurezza offerta da altri esemplari del medesimo bene. Il solo fatto che venga immesso in commercio un bene più perfezionato non rende difettoso un prodotto.
3) la relazione causale fra difetto e danno
Una volta che il consumatore ha provato i tre elementi ricordati, spetta al produttore dimostrare di non essere responsabile. Egli può farlo se ricade in una delle ipotesi previste dalla legge: - non ha messo in circolazione il prodotto; - il difetto che ha causato il danno probabilmente non esisteva al momento della commercializzazione del bene. A questo proposito si ricorda che per la normativa vigente sulla sicurezza generale dei prodotti, un prodotto si considera sicuro quando conforme alle norme tecniche nazionali che recepiscono norme tecniche europee; - il prodotto non era destinato alla vendita; - il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una legge o ad un provvedimento vincolante; - le conoscenze tecnico-scientifiche al momento della commercializzazione non permettevano di considerare difettoso il prodotto; - se il produttore ha fornito un componente o una materia prima, il difetto è stato causato interamente dalla concezione del prodotto finito o dalla conformità alle istruzioni del produttore del bene finito.
Il produttore non può escludere o limitare la sua responsabilità attraverso clausole contrattuali: esse sono considerate nulle.
Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
Pubblicato il 09/02/2012 2 Commenti Foto: Flickr